Esigenze cautelari: il riesame non rilegge i fatti, ricorso generico inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 40839 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche in materia di misure cautelari personali il controllo di legittimità è circoscritto alla violazione di legge e ai vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., restando preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione. Il sindacato è limitato al riscontro della tenuta logica del percorso argomentativo e alla congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. È pertanto inammissibile, perché generico e declinato in fatto, il ricorso che contrapponga ai dati valorizzati dal giudice della cautela una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda, senza individuare un reale vizio di illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per plurimi episodi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione ex art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: vizio di motivazione, per illogicità manifesta e contraddittorietà, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, desunto dalla pretesa ripresa dell’attività di spaccio del genitore coindagato; e vizio di motivazione, per illogicità manifesta, quanto al pericolo di reiterazione, che la difesa riteneva sconfessato dalla missiva inviata al padre e dall’assenza di nuovi episodi dopo l’arresto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dei poteri del giudice di legittimità. In tema di misure cautelari il controllo non può tradursi in una nuova valutazione delle risultanze: è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di parametri ricostruttivi alternativi, preferiti a quelli del giudice del merito perché ritenuti più plausibili. Diversamente, la Corte si trasformerebbe nell’ennesimo giudice del fatto, mentre essa resta giudice della motivazione.
Il sindacato è dunque limitato al riscontro della tenuta logica del percorso argomentativo e alla verifica della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Sul punto la sentenza richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023).
Nel merito, il Tribunale del riesame aveva desunto la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari dall’esito del controllo di polizia giudiziaria presso l’abitazione del coindagato, avvenuto circa una settimana dopo la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari. La perquisizione aveva portato al rinvenimento di una somma in contanti, di cinque cellulari, di appunti con indicazione di importi e quantitativi di stupefacente e di una missiva presumibilmente riferibile al ricorrente. Per i giudici della cautela tali elementi erano sintomatici di una ripresa dell’attività di cessione, gestita in sinergia e con modalità collaudate.
La Corte ritiene tale ordito motivazionale né contraddittorio né affetto da illogicità manifesta, essendo la conclusione tratta in punto di esistenza e attualità delle esigenze cautelari congrua e conseguenziale rispetto alle premesse fattuali. I motivi del ricorso tendono invece a una ricostruzione alternativa dei fatti, offrendo una lettura diversa e in bonam partem delle informazioni acquisite, per di più fondata sul presupposto non dimostrato e poco verosimile che il materiale fosse già presente in loco.
Quanto alla missiva, i giudici della cautela hanno congruamente rilevato che il ricorrente era inserito da anni nel circuito criminale della droga e che solo all’indomani dell’arresto del genitore aveva interrotto l’attività. Parimenti congrua è la valutazione di inadeguatezza di misure cautelari meno gravi. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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