Evasione: ricorso aspecifico e tenuità del fatto valutata sul dolo (Cass. pen. Sez. VII n. 34399 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che solleciti una diversa ricostruzione del fatto, o che riproponga censure non devolute in appello ovvero formulate in termini assolutamente aspecifici, è inammissibile. Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sull’offesa si compie secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., senza necessità di esaminare tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Tra questi assume valore determinante la intensità del dolo, desumibile anche dal comportamento tenuto e dai precedenti del soggetto.
Il Fatto
La vicenda riguarda un soggetto condannato per il reato di evasione. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli, con pronuncia del 28.04.2025 avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente aveva dedotto, già in appello, la non configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo — sul rilievo della irrilevanza penale di un mero allontanamento, non determinativo di irreperibilità e non sorretto da volontarietà — e la eccessività della pena, per il mancato giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva. La questione approda in cassazione perché tali doglianze vengono riproposte senza il supporto di dati fattuali e ragioni giuridiche.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che le censure articolate in ricorso sono proposte per ragioni non consentite, poiché sollecitano una diversa ricostruzione in fatto, segnatamente quanto alla causale dell’allontanamento. Esse risultano comunque inammissibili, essendo state non devolute in appello oppure formulate in termini assolutamente aspecifici.
Il percorso argomentativo si sofferma sulla doppia conforme: la sentenza impugnata, confermativa di quella di primo grado, forma con essa un unitario apparato argomentativo. A fronte di doglianze tanto generiche, la motivazione è giudicata stringata ma esaustiva e scevra da illogicità. Le deduzioni difensive erano del tutto assertive, prive della minima indicazione dei dati fattuali e delle ragioni in diritto cui agganciare le prospettazioni, con rinuncia ai motivi aggiunti perché non pertinenti alla vicenda.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ribadisce il criterio già espresso in Sez. VII n. 10481 del 19.01.2022: il giudizio sulla tenuità dell’offesa va effettuato con riferimento ai criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Nel caso concreto, in disparte il profilo personologico, è stata valorizzata specialmente la intensità del dolo, essendo l’allontanamento dimostrativo di elevata trasgressività in soggetto già gravato da plurimi precedenti, anche per evasione. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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