Carenza di interesse del PG per sopravvenuta misura cautelare nel procedimento di (Cass. pen. Sez. VI n. 40844 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di estradizione passiva, la sopravvenuta applicazione all’estradando di una misura cautelare nell’ambito della procedura di consegna determina la carenza sopravvenuta di interesse del Procuratore generale a impugnare l’ordinanza di mancata convalida dell’arresto a fini estradizionali. L’eventuale annullamento non produrrebbe alcun effetto sullo status libertatis, poiché la misura restrittiva è già stata disposta. La convalida dell’arresto di cui all’art. 716 cod. proc. pen. è subordinata all’urgenza dell’adempimento, integrata, per il richiamo all’art. 715, comma 2, cod. proc. pen., solo in presenza del rischio di fuga. Nell’estradizione passiva l’arresto è funzionale unicamente all’esecuzione di una misura restrittiva finalizzata alla consegna allo Stato richiedente.

Il Fatto

La Corte di appello ha non convalidato l’arresto di un cittadino straniero eseguito ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen., in attuazione di un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria russa per l’esecuzione di una pena detentiva per reati in materia di armi. Al momento dell’arresto l’estradando era già detenuto per altra causa, con fine pena previsto nell’ottobre 2025, e la Corte territoriale ha ritenuto che tale stato di detenzione escludesse il pericolo di fuga, condizione necessaria, ai sensi dell’art. 715, comma 2, cod. proc. pen., sia per la convalida sia per l’applicazione di una misura cautelare.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, denunciando la violazione degli artt. 714, 715, 716, 273, 274 e 275 cod. proc. pen., sul presupposto che lo stato di detenzione per altra causa non escluda di per sé l’esigenza cautelare, potendo l’imputato recuperare la libertà.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Prima dell’udienza, la Corte di appello ha trasmesso documentazione attestante l’avvenuta applicazione all’estradando, nell’ambito della procedura passiva di consegna, della custodia cautelare in carcere, con provvedimento dell’ottobre 2025.

Il Collegio ha richiamato la disciplina dell’art. 716 cod. proc. pen., che subordina la convalida dell’arresto a fini estradizionali alla condizione dell’urgenza dell’adempimento. Per il richiamo operato all’art. 715, comma 2, cod. proc. pen., tale urgenza può ritenersi integrata solo quando sussista il rischio di fuga dell’estradando. Nell’estradizione passiva, dunque, l’arresto è funzionale unicamente all’esecuzione di una misura restrittiva, a sua volta finalizzata alla consegna allo Stato richiedente. Sul punto la Corte ha richiamato i propri precedenti Sez. 6 n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, Durdevic e Sez. 6 n. 25164 del 26/02/2008, Pacaj.

La sopravvenuta applicazione della misura cautelare ha fatto venir meno l’interesse del Procuratore generale, poiché l’eventuale annullamento dell’ordinanza impugnata non avrebbe effetti sullo status libertatis, già inciso dal nuovo provvedimento restrittivo. La Corte ha inoltre escluso, come rilevato dalla difesa, la configurabilità di un interesse del ricorrente alla pronuncia, correlabile solo alla riparazione per ingiusta detenzione, non invocabile nel caso di specie, in cui l’estradando era detenuto per altra causa al momento dell’emissione del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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