Continuazione e disegno criminoso: insindacabile il diniego del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. VII n. 34168 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, l’identità del disegno criminoso richiede una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. È necessario, inoltre, che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, chiedendo che venissero unificati sotto il medesimo disegno criminoso i reati oggetto di più condanne. Il giudice dell’esecuzione accoglieva solo parzialmente la richiesta, riconoscendo il vincolo per alcune condanne ed escludendolo, invece, per i reati contrassegnati con i nn. 3) e 4) nell’ordinanza impugnata.

La Corte d’appello di Lecce, con ordinanza del 12.03.2026, confermava il diniego parziale. Il ricorrente impugnava allora il provvedimento davanti alla Corte di cassazione, dolendosi del mancato riconoscimento della continuazione per i reati esclusi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla consolidata ricostruzione dell’istituto dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., richiamando il principio secondo cui l’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose. Tale identità non si confonde con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime una generale propensione alla devianza concretizzatasi di volta in volta in relazione alle varie occasioni esistenziali.

Su questa base, il Collegio ribadisce che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una verifica approfondita circa la sussistenza di concreti indicatori. Tra essi figurano l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non è necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori: l’unitarietà del disegno può essere apprezzata anche in presenza di soltanto alcuni di essi, purché significativi.

La Corte chiarisce poi il limite del sindacato di legittimità: l’accertamento degli indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione quando il convincimento risulti sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamento dei fatti.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che il giudice dell’esecuzione aveva escluso il vincolo per i reati in questione in ragione del notevole lasso temporale trascorso che, tenuto conto della natura dei reati, risultava rivelatore di eterogeneità delle finalità perseguite e di diversità delle spinte delittuose. A fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente ha articolato censure essenzialmente confutative, incentrate su circostanze — quali l’omogeneità dei reati e la medesimezza dell’area geografica — che non valgono a comprovare l’illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell’esecuzione. Questi ha chiarito, nell’esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio, senza contraddizioni né affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione dovesse escludersi l’esistenza di un riconoscibile, originario disegno criminoso.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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