Prove digitali da altro procedimento: uso cautelare senza nuovo sequestro (Cass. pen. Sez. III n. 41055 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli esiti di una copia forense legittimamente acquisita, una volta selezionati i dati pertinenti, circolano nel procedimento derivato per stralcio come documenti ex art. 234 cod. proc. pen. e non richiedono un nuovo decreto di sequestro probatorio, che resta necessario per apprendere ulteriori dati o mantenere vincoli impeditivi su res diverse. L’inutilizzabilità non migra automaticamente tra procedimenti: il giudice del procedimento ad quem verifica ammissibilità, rilevanza e utilizzabilità nel processo che celebra, mentre la legittimità dell’atto formato altrove è presidiata dai rimedi del procedimento di origine. I vizi genetici del decreto di sequestro, tra cui la pretesa natura esplorativa, rientrano nel perimetro del riesame ex artt. 257 e 324 cod. proc. pen. e non possono essere dedotti per la prima volta in un incidente diverso. Nella prova digitale la violazione di standard tecnici e di cautele sulla catena di custodia non genera inutilizzabilità automatica, ma impone un vaglio concreto di integrità e affidabilità del dato.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto associativo di cui all’art. 416 cod. pen. e per una serie di reati tributari connessi (artt. 8 e 10-quater del d. lgs. n. 74 del 2000), oltre che per autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen., ha chiesto la revoca della misura. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato l’istanza e il Tribunale del riesame ha respinto l’appello cautelare con ordinanza del 16 giugno 2025.
Propone quindi ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: l’utilizzo di prove digitali provenienti da altro procedimento in assenza di un autonomo titolo acquisitivo; l’illegittima acquisizione della messaggistica in violazione delle garanzie sulla corrispondenza; la rottura della catena di custodia e la mancata consegna alla difesa di una copia leggibile dei dati; infine, l’omessa pronuncia su doglianze decisive e il travisamento probatorio per omissione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte esclude che la trasmissione di informative di reato, redatte a valle dell’analisi di memorie digitali, debba essere accompagnata da un nuovo decreto di sequestro. Il sequestro è mezzo di ricerca e conservazione della fonte: se i dati sono stati legittimamente appresi, con perquisizione o sequestro e duplicazione forense conforme, e selezionati i contenuti pertinenti, gli esiti divengono documenti ex art. 234 cod. proc. pen. e possono essere utilizzati nel procedimento per stralcio. Nessuna estensione praeter legem del vincolo originario: si tratta di acquisizione documentale, governata dagli artt. 234 e 258 cod. proc. pen. Il nuovo provvedimento, con motivazione autonoma e rafforzata, serve solo per apprendere ulteriori dati o conservare vincoli su res differenti.
La limitazione dell’art. 238 cod. proc. pen., che in dibattimento ammette i verbali di prove di altro procedimento solo se assunti in incidente probatorio o dibattimento, non opera nella fase delle indagini e delle cautele. Il giudizio de libertate è governato dalla soglia dei gravi indizi e consente di utilizzare fonti di conoscenza specifiche e controllabili, non mere valutazioni. Il divieto di circolazione interprocedimentale è previsto espressamente solo per le intercettazioni dall’art. 270 cod. proc. pen., come regola speciale non estensibile ad altri mezzi di ricerca della prova.
Quanto alla sindacabilità del sequestro adottato in altro procedimento, essa è estranea al perimetro del riesame, circoscritto al provvedimento impugnato e ai suoi presupposti. L’art. 191 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere-dovere di espungere il materiale inutilizzabile nel procedimento in cui si celebra il giudizio, non una generale potestà rescindente sugli atti del procedimento di origine. La Corte costituzionale ha escluso l’introduzione additiva di una regola generale di inutilizzabilità derivata (sentenze n. 219 del 2019, n. 116 del 2022 e n. 247 del 2022). La strategia difensiva corretta è quindi bifasica: nel procedimento ad quem far valere le ragioni di inutilizzabilità con puntuale onere di allegazione; nel procedimento a quo azionare i rimedi interni.
I vizi genetici del decreto di sequestro, compresa la dedotta natura esplorativa, dovevano essere fatti valere con il riesame ex artt. 257 e 324 cod. proc. pen. La conferma della misura implica una decisione anche implicita sulla sussistenza delle finalità probatorie, che il Tribunale è tenuto a verificare in forza dell’effetto devolutivo. Il giudicato cautelare copre il dedotto e i presupposti logici della decisione, salva l’allegazione di elementi nuovi; l’opposizione ex art. 263 cod. proc. pen. e l’appello cautelare hanno oggetto e funzioni diversi e non possono recuperare contestazioni genetiche omesse.
Quanto alla messaggistica, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023: i messaggi conservano natura di corrispondenza anche dopo la ricezione, finché mantengono attualità in rapporto all’interesse alla riservatezza. Il regime resta però quello del sequestro di corrispondenza, non dell’intercettazione. Il divieto dell’art. 254, comma 2, cod. proc. pen. riguarda la fase di apprensione e non preclude che, dopo il vincolo, l’analisi tecnica sia svolta dal consulente o dalla polizia giudiziaria delegata, purché con criteri selettivi, tracciabilità e governo del pubblico ministero. La consegna di una copia lavoro non integra di per sé una delega in bianco; l’illegittimità sorge se l’analisi degrada in ricerca esplorativa non governata.
Infine, la disciplina delle nullità e dei divieti di utilizzazione è di stretta interpretazione: la legge n. 48 del 2008 impone cautele di conformità e immodificabilità delle copie, ma non configura una procedura sacramentale a pena di inutilizzabilità. Perdita della copia di lavoro e danneggiamento della copia depositata non equivalgono a rottura irrimediabile della catena di custodia se l’acquisizione originaria resta tracciata e riproducibile; l’assenza di validazione con hash incide sull’attendibilità, non automaticamente sull’ammissibilità. L’omessa disamina di singole allegazioni non integra di per sé mancanza di motivazione, purché il provvedimento dia conto in modo coerente degli elementi decisivi.
Nota della Redazione
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