La cessazione della permanenza per sequestro consente la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 2 n. 852 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., può essere applicata anche ai reati permanenti qualora dagli atti processuali risulti l’intervenuta cessazione della permanenza. Il sequestro del fondo illecitamente occupato e dei manufatti realizzati in assenza di titoli abilitativi determina il venir meno della disponibilità e della concreta fruibilità dell’area in capo all’imputato, interrompendo la permanenza delle condotte contestate. In tal caso, la valutazione sulla sussistenza della particolare tenuità non può essere esclusa sulla base della natura permanente del reato, ma deve essere operata dal giudice di merito attraverso una corretta analisi delle risultanze processuali.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone nei confronti di due imputati per i reati di occupazione abusiva e abuso edilizio. Nel giudizio di appello, le difese avevano richiesto, tra gli altri benefici, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la permanenza dei reati fosse cessata in ragione di un sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria.
La Corte territoriale rigettava l’istanza, ritenendo non applicabile l’art. 131-bis cod. pen. a causa della natura permanente dei reati contestati e della mancata sottoposizione a sequestro del terreno e della sopraelevazione abusiva, affermazione quest’ultima smentita dal contenuto del verbale di sequestro presente nel fascicolo processuale. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rilevando che la Corte territoriale aveva fondato il proprio diniego su un presupposto fattuale non corrispondente alle emergenze processuali. Dall’esame del verbale di sequestro, allegato ai ricorsi e già acquisito al fascicolo del dibattimento, risultava in modo univoco che le condotte contestate erano cessate alla data del sequestro, quando le opere abusive e il terreno erano stati posti sotto vincolo cautelare dalla polizia giudiziaria.
Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui, in tema di reati permanenti, l’operatività della causa di non punibilità non è impedita quando dagli atti risulti l’intervenuta cessazione della permanenza, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. Ha inoltre precisato che la permanenza dei reati di occupazione abusiva e di abuso edilizio viene interrotta dal sequestro del fondo e dei manufatti, in quanto tale vincolo determina il venir meno della disponibilità e della concreta fruibilità dell’area in capo all’imputato.
L’accoglimento del motivo relativo alla particolare tenuità del fatto ha comportato l’assorbimento delle ulteriori doglianze relative alla sospensione condizionale della pena, alle attenuanti generiche e alla non menzione della pena. La Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, affinché i giudici di merito possano valutare, attraverso una corretta analisi delle risultanze processuali, se riconoscere o meno la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
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Nota della Redazione
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