Tentata rapina impropria e concorso anomalo per la violenza del correo (Cass. pen. Sez. II n. 30536 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È configurabile il tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adopera violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. L’eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l’impunità, costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto. Ne consegue la configurabilità, nei confronti dei concorrenti, del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 07/03/2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno il 18 dicembre 2023 nei confronti di più imputati, in concorso tra loro, per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale ai danni dei Carabinieri che li avevano arrestati dopo una fuga susseguente alla scoperta di uno di loro all’interno di un’area recintata privata.

Gli imputati ricorrono per cassazione con unico atto, deducendo il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, l’insussistenza della resistenza per essere stata la condotta meramente passiva e, infine, l’assenza di responsabilità per le lesioni personali, non contestate a titolo di concorso.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale dichiara i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, le attenuanti generiche erano già state riconosciute dai giudici di merito, sicché la censura è del tutto ultronea.

Sul secondo motivo, la Corte richiama il principio di diritto, particolarmente calzante rispetto al caso concreto, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (Sez. II n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847-01). La Corte di appello ha ritenuto, con ricostruzione in fatto non più rivedibile in sede di legittimità in quanto non manifestamente illogica, che l’intento dell’agente fosse quello di impadronirsi dei beni custoditi nell’area privata, così compiendo un furto, azione arresasi allo stadio del tentativo per l’abbaiare dei cani e altre cause indipendenti dalla volontà.

A tale azione si è aggiunta la violenza nei confronti delle forze dell’ordine, espressa dal tentativo di speronamento dell’auto di servizio e dalla fuga assai pericolosa, con apertura in corsa delle portiere al fine di far sbandare l’automobile dei Carabinieri, e dalla violenza fisica esercitata sugli operatori all’atto dell’arresto. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato, sconfessato in punto di fatto dalle modalità della fuga e dalla componente violenta esercitata da tutti e tre gli autori del reato.

Sul quarto motivo, la Corte territoriale ha ricostruito l’intera azione delittuosa senza improprie segmentazioni. È esente da vizi logici e giuridici la conclusione secondo cui la violenza fisica causativa di lesioni a un agente, esercitata da uno dei correi all’atto di sfuggire all’arresto, era del tutto prevedibile dagli altri correi in relazione alle circostanze di fatto. Trova applicazione il principio secondo cui l’uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l’impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto, con configurazione, nei confronti dei concorrenti, del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe che se ne era reso materialmente responsabile (Sez. II n. 45446 del 06/10/2016, Rv. 268564-01).

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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