Inammissibile il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica ex art. 448 (Cass. pen. Sez. VII n. 41093 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto. L’errore è configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, resa dal G.I.P. di Livorno, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e l’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
La questione arriva davanti alla Corte perché occorre stabilire se, in materia di patteggiamento, il motivo concernente l’erronea qualificazione giuridica del fatto sia o meno consentito dal comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene che il ricorso possa essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione da dichiarare inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge.
Il Collegio ribadisce che, nella applicazione della pena su richiesta, la facoltà di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è circoscritta ai soli casi di errore manifesto. Tale errore è configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Ne discende che è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. Il principio è espresso in linea con il precedente Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023, richiamato dalla Corte.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come affermato dalla Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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