Sequestro preventivo: ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 41148 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e dunque inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. La deduzione di un generico difetto o della carenza di motivazione, che si risolva nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi valutati dal tribunale, non integra il vizio di violazione di legge e rende il ricorso inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente di un’autovettura di lusso, disposto in relazione al reato di riciclaggio per il quale risultava indagato un terzo, legato al ricorrente da rapporto familiare. Il giudice aveva ricondotto la disponibilità effettiva del bene all’indagato, escludendo che il ricorrente potesse esserne il titolare per la mancanza di una capacità reddituale idonea a sostenerne l’acquisto e il mantenimento.

Con due motivi il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. per vizio di motivazione, contestando sia la prova della proprietà e disponibilità dell’autovettura in capo a sé, sia la ricostruzione della disponibilità in capo all’indagato, ritenuta fondata su pochi avvistamenti e sul solo rapporto familiare.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del mezzo di impugnazione esperibile contro i provvedimenti cautelari reali. Richiamando la Sez. II n. 49739 del 10.10.2023, i giudici ribadiscono che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che in tale nozione vanno ricompresi tanto gli errores in iudicando o in procedendo quanto i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Entrambi i motivi erano intitolati al vizio di motivazione. Il ricorrente non prospettava l’assenza o la radicale incomprensibilità dell’argomentazione, ma contestava la valutazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento, proponendone una diversa lettura.

Il Tribunale del riesame aveva motivato la disponibilità del bene in capo all’indagato valorizzando le annotazioni di servizio della Guardia di Finanza, che in più occasioni avevano osservato e fotografato l’indagato mentre utilizzava l’autovettura. Aveva inoltre escluso che il bene potesse essere nella effettiva titolarità del ricorrente, rilevando la mancata dimostrazione di una capacità reddituale idonea all’acquisto di un’auto di lusso, non essendo sufficiente la somma ricevuta a titolo di risarcimento per un furto subito.

Le censure del ricorrente, pur astrattamente riferibili al vizio di motivazione, non raggiungevano la soglia richiesta per integrare la violazione di legge. Di qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *