Irrilevante la soppressione del Catalogo Nazionale delle Armi ai fini della clandestinità (Cass. pen. Sez. I n. 9746 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di arma clandestina non è esclusa dalla soppressione del Catalogo Nazionale delle Armi, i cui compiti sono transitati al Banco Nazionale di Prova, a cui spetta accertare che le armi o le canne rechino le indicazioni prescritte dall’art. 11 della legge n. 110/1975. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 695 cod. pen. è sufficiente la mancanza anche di uno solo degli elementi prescritti dalla citata disposizione, essendo irrilevante la presenza sulla canna di un numero di matricola. Il ricorso per cassazione che prospetti la tesi contraria è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il Fatto

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 4 ottobre 2022, dichiarava il ricorrente colpevole del delitto di fabbricazione di arma clandestina, per aver trasformato una pistola giocattolo in un’arma funzionante, rimuovendo il tappo rosso, sostituendo la canna e modificandola per consentire il passaggio dell’ogiva. La Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado, riducendo la pena per la scelta del rito abbreviato. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la clandestinità dell’arma dovesse essere esclusa per la presenza del numero di matricola sulla canna sostituita.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che l’abrogazione del Catalogo Nazionale delle Armi, risalente al 2012, non ha determinato il venir meno dell’obbligo di registrazione delle armi da fuoco portatili. Le relative attribuzioni sono, infatti, transitate al Banco Nazionale di Prova, per effetto della legge n. 135/2012, il cui compito è quello di accertare che le armi o le canne presentino le indicazioni prescritte dall’art. 11 della legge n. 110/1975 e di imprimere uno speciale contrassegno con l’emblema della Repubblica.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere l’irrilevanza della soppressione del Catalogo ai fini della qualificazione dell’arma come clandestina. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. I n. 5874 del 2013, che ha affermato che la mancanza anche di uno solo degli elementi richiesti dalla norma rende l’arma clandestina, non essendo necessaria la sua iscrizione in un registro. In tal senso depongono anche Sez. I n. 18778 del 2013 e, per argomento a contrario, Sez. I n. 6295 del 2018.

Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia trasformato una pistola giocattolo in un’arma offensiva, operando modifiche sostanziali. La presenza del numero sulla canna o sul carrello non è sufficiente ad escludere la clandestinità, in quanto l’arma, pur recando una matricola, non presentava le caratteristiche e le indicazioni prescritte dalla legge per essere considerata legittimamente detenibile. La Corte ha quindi ritenuto ineccepibile il percorso argomentativo dei giudici di merito.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 695 c.p.

Tutte le 2 sentenze sull'art. 695 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *