Ne bis in idem non preclude il reato permanente (Cass. pen. Sez. 1 n. 18613 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La preclusione derivante dal giudicato penale, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. e dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, sussiste soltanto quando il nuovo processo abbia ad oggetto il medesimo fatto storico, da individuare in concreto avuto riguardo alla condotta contestata, al suo contenuto oggettivo e alle coordinate fattuali che la definiscono. La natura permanente del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 non consente di unificare in un’unica fattispecie violazioni che traggono origine da provvedimenti amministrativi diversi, ciascuno autonomamente idoneo a costituire il presupposto della responsabilità penale. La diversità del provvedimento amministrativo presupposto, dal cui inadempimento scaturisce la rilevanza penale della condotta, si riflette sull’identificazione del fatto, impedendo di ravvisare quella necessaria coincidenza storico-naturalistica che sola consente di configurare il ne bis in idem.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di revoca della propria sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, proposta dalla persona già condannata. L’istante assumeva che, essendo stato prosciolto con sentenza del Giudice di pace di Genova per il medesimo fatto, la nuova pronuncia di condannaIntegrava una violazione del ne bis in idem. Il giudice dell’esecuzione aveva invece escluso la preclusione, rilevando che le condotte giudicate nei due procedimenti si riferivano a violazioni di distinti ordini di allontanamento, poste in essere in tempi e luoghi differenti.

Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo la natura permanente della condotta di trattenimento illegale e, conseguentemente, l’unicità del fatto storico.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che la preclusione del ne bis in idem opera solo in presenza di una coincidenza del fatto storico, da accertare in concreto sulla base della condotta contestata e delle sue coordinate fattuali.

Nel caso di specie, tale coincidenza è stata esclusa. La sentenza del Giudice di pace di Genova riguardava il trattenimento in violazione dell’ordine di allontanamento emanato dal Questore di Varese nel 2018, mentre la condanna pronunciata dal Giudice di pace di Verona concerneva una diversa violazione, accertata in un momento successivo e riferita all’ordine impartito dal Questore di Genova nel 2019.

La Corte ha quindi affrontato il cuore della questione, rigettando l’assunto del ricorrente secondo cui la permanenza del reato imporrebbe una diversa soluzione. La permanenza, ha precisato, può rilevare solo con riferimento alla protrazione dell’inosservanza del medesimo ordine di allontanamento, ma non permette di unificare violazioni originate da provvedimenti amministrativi diversi, ciascuno autonomamente idoneo a fondare la responsabilità penale.

La diversità del provvedimento presupposto, per autorità emanante e momento genetico, incide direttamente sulla identificazione del fatto, rendendo i fatti posti a raffronto non sovrapponibili. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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