Confisca confermata con formula di stile: motivazione omessa e annullamento (Cass. pen. Sez. V n. 22538 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca richiede una specifica e autonoma giustificazione e non può essere disposta o mantenuta in forza di formule di stile o di richiami impliciti a una decisione a sua volta priva di apparato argomentativo. È affetta da omessa motivazione la sentenza di appello che, dichiarata l’improcedibilità per difetto di querela, confermi in dispositivo la confisca dei beni in sequestro con la formula «conferma nel resto», senza indicare quali siano i beni oggetto della statuizione ablativa. La mera conferma non consente di comprendere nemmeno se ricorra un’ipotesi di confisca obbligatoria, segnatamente ex art. 240, comma 2, cod. pen. Ne consegue l’annullamento limitato alla statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo esame.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 26 novembre 2025, in riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 26 marzo 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al delitto aggravato di violenza privata e minaccia, per difetto di querela, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla conferma della confisca dei beni nella disponibilità dell’imputato, attinti da sequestro nel 2014 e non inerenti ai delitti in discorso. La confisca era stata disposta dalla sentenza di primo grado in forma meramente assertiva, senza argomentare.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso nei termini che seguono. La sentenza di primo grado si era limitata a disporre la confisca di quanto in sequestro in forma meramente assertiva, senza argomentare e senza neppure indicare la tipologia dei beni ancora sottoposti alla misura cautelare, che avevano attinto beni aziendali, rapporti bancari e beni mobili registrati.

La sentenza impugnata, oltre ad aver ritenuto il difetto della condizione di procedibilità argomentando al riguardo, nulla ha esposto — né in dispositivo né in motivazione — sui beni in sequestro, la cui confisca ha confermato in dispositivo con la formula «conferma nel resto», senza fornire alcuna giustificazione della statuizione ablativa.

Non consta quali siano i beni oggetto della confisca, il che non consente di comprendere neppure se ricorra un’ipotesi di confisca obbligatoria, segnatamente ex art. 240, comma 2, cod. pen. In parte qua è stato dunque del tutto omessa la motivazione.

La Corte ribadisce che la confisca richiede una specifica e autonoma giustificazione, non potendo essere disposta o mantenuta in forza di formule di stile o di richiami impliciti a una decisione priva, a sua volta, di apparato argomentativo.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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