Misure cautelari: inammissibili motivi nuovi in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 35235 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità il motivo di censura che non sia stato sollevato innanzi al tribunale del riesame, ove non sia rilevabile d’ufficio. Nel delitto di furto il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va inteso come qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall’autore: affermazione riferibile anche al delitto di rapina di cui all’art. 628 cod. pen. La valutazione del tribunale del riesame in ordine alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura non è sindacabile in Cassazione quando risulti priva di illogicità anche solo manifesta.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 5 maggio 2026 respingeva l’istanza di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord del 25 aprile 2026, che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di due indagati per i delitti di rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Avverso detta ordinanza il difensore degli indagati proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’insussistenza dei gravi indizi in ordine al delitto di rapina aggravata, per carenza del dolo specifico di ingiusto profitto; l’omessa autonoma valutazione delle doglianze difensive, con motivazione asseritamente apparente; il difetto di motivazione sul pericolo di recidiva e sull’adeguatezza della misura, anche in relazione alla possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte richiama il principio secondo cui, in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità censure non sollevate innanzi al tribunale del riesame, ove non siano rilevabili d’ufficio (Sez. 2 n. 11027 del 20.01.2016).

Nel caso concreto il riesame era stato avanzato con doglianze limitate alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata. Ne consegue che il motivo relativo all’insussistenza del profitto ingiusto e alla non riconducibilità dell’azione criminosa agli indagati è nuovo e, pertanto, inammissibile.

La Corte aggiunge che, con affermazione riferibile anche al delitto di cui all’art. 628 cod. pen., le Sezioni Unite hanno chiarito che nel delitto di furto il fine di profitto integra il dolo specifico del reato e va inteso come qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall’autore (Sez. U n. 41570 del 25.05.2023).

Il secondo e il terzo motivo, secondo la Corte, reiterano integralmente doglianze già dedotte dinanzi al giudice del riesame e da questi adeguatamente affrontate e risolte. Il tribunale, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 5-6 dell’ordinanza impugnata, ha sottolineato che per le particolari modalità violente ed aggressive del fatto e per la negativa personalità degli imputati, gravati da altro precedente specifico per resistenza alla forza pubblica, si imponeva una misura restrittiva della libertà personale.

Tale valutazione non incorre in alcuna violazione di legge ed è priva di qualsiasi illogicità, tanto meno manifesta. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila ciascuno, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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