Inammissibile il ricorso su non punibilità, pena e non menzione (Cass. pen. Sez. VII n. 26567 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è valutazione riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia congruamente motivata con riguardo alla gravità dell’offesa e alle modalità del fatto. Una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di determinazione della pena è richiesta solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media, restando insindacabile la scelta implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo. Il beneficio della non menzione della condanna è fondato sul principio dell’emenda, è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale alla concessione della sospensione condizionale, con obbligo di indicare le ragioni della mancata concessione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, previa riqualificazione della condotta sotto la specie della lieve entità. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 13 novembre 2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la dosimetria della pena e il diniego del beneficio della non menzione della condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, rilevandone la manifesta infondatezza. Quanto al primo, il ricorrente si limita a riproporre in fatto circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, che ha congruamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sulla base della gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato, desunta dalle concrete modalità del fatto, dalla diversità delle sostanze trattate e dal rinvenimento di strumenti atti al taglio.
La Corte ritiene tale valutazione non incompatibile con i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, che non consentono di ravvisare il vizio dedotto nel giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui una motivazione specifica sui criteri di determinazione della pena è necessaria solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Resta insindacabile, perché riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, come avvenuto nel caso di specie. La Corte territoriale ha ritenuto pienamente congrua la pena determinata dal giudice di primo grado, in misura peraltro prossima al minimo.
Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che la valutazione della Corte territoriale non è affetta da palese illogicità, essendo fondata tanto sulle modalità del fatto quanto sui due precedenti specifici annotati nel casellario giudiziale. Il beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale alla concessione della sospensione condizionale, fermo l’obbligo di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi dell’art. 133 cod. pen.
Nel caso di specie la Corte, oltre a motivare adeguatamente sulla mancata concessione della non menzione, ha rilevato che la sospensione condizionale disposta dal giudice di primo grado doveva, pur non essendo stata oggetto di motivo di appello, ritenersi erroneamente concessa proprio in considerazione dei due precedenti specifici. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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