Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 34475 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non integra la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., nemmeno leggendo la norma alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost. e dell’art. 6 della Convenzione EDU, quando la nuova definizione del reato sia nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa. Nel giudizio di legittimità è preclusa la rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata: la loro valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito e la mera prospettazione di una lettura diversa, più favorevole al ricorrente, non integra il vizio di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che in parziale riforma della decisione di primo grado ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen. La responsabilità penale era stata affermata dal Tribunale in relazione alla contestazione originaria, dopo che il Pubblico ministero aveva modificato l’imputazione.
Con i primi due motivi il ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il Tribunale avrebbe ricondotto il fatto alla contestazione originaria. Con il terzo motivo censura il vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità. La difesa deposita memoria l’8 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, che pongono la medesima questione: se la riqualificazione del fatto operata dal giudice di merito rispetto all’imputazione integri violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Il Collegio li ritiene manifestamente infondati.
Il principio applicato è consolidato: l’attribuzione al fatto di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione della norma processuale, neppure alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost. e dell’art. 6 della Convenzione EDU, purché la nuova definizione del reato sia nota o comunque prevedibile per l’imputato e non comporti una concreta lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 31617 del 26/06/2015, Lucci.
Tanto vale a maggior ragione, osserva il Collegio, quando la qualificazione giuridica del fatto coincida con quella oggetto di contestazione, successivamente modificata dal Pubblico ministero: in tal caso non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa, poiché il thema contestato resta quello originario.
Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che la censura non è consentita dalla legge in sede di legittimità. Dinanzi alla cassazione non è possibile invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice di merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula dai poteri della Corte la “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, e le Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Sakani, nonché pronunce conformi di sezione.
Nel caso concreto, già dalla formulazione dell’incolpazione risulta che la redazione del testamento olografo fu operata da terzi, con conseguente irrilevanza dell’attribuzione al ricorrente della paternità della scritturazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.