Ricorso inammissibile se introduce in cassazione nuovo tema di concorso materiale (Cass. pen. Sez. II n. 35236 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando punti della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale per effetto del principio del tantum devolutum quantum appellatum. Non sono deducibili in sede di legittimità questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, per evitare il rischio che il provvedimento impugnato sia annullato su un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In tema di concorso di persone, risponde di concorso nel porto illegale di armi chi aderisce a un’impresa criminosa comportante l’impiego, nel luogo programmato, di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilità. Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente ne prospetti la decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica.
Il Fatto
Con sentenza del 27 aprile 2026, la Corte d’appello di Firenze confermava la condanna del ricorrente per i delitti di tentata estorsione aggravata, lesioni aggravate dalle più persone riunite e dall’uso di un’arma comune da sparo, oltreché di porto illegale della stessa. I fatti risalivano al novembre 2022, quando l’imputato, insieme con altri soggetti, si era recato presso l’abitazione della persona offesa per costringerla a restituire o a pagare il corrispettivo di sostanza stupefacente importata dall’estero.
Avverso la pronuncia di appello il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra cui la violazione delle norme sul concorso di persone e l’assenza di un apporto materiale e psicologico, il vizio di motivazione sull’elemento psicologico, la contestazione del concorso nel porto dell’arma e dell’attenuante della partecipazione di minima importanza, nonché censure sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici rilevano che il tema della responsabilità per il concorso nella tentata estorsione e nelle lesioni era stato sottoposto in appello sotto il peculiare ed esclusivo aspetto dell’assenza dell’elemento soggettivo del dolo. Solo con il ricorso per cassazione viene invece introdotto il tema dell’apporto materiale, secondo la distinzione fra concorso e connivenza non punibile.
Richiamando un precedente di legittimità (Sez. 2 n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01), la Corte ribadisce che è inammissibile il motivo che introduce per la prima volta una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio, avendo i relativi punti acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum. Né sono deducibili in cassazione questioni estranee ai motivi di gravame, per evitare che sia annullato un punto della decisione sottratto intenzionalmente al giudice di appello (Sez. 2 n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01).
Nel merito, la Corte osserva che il giudice territoriale ha comunque illustrato perché la condotta del ricorrente sia congruente con i requisiti oggettivi della fattispecie plurisoggettiva, essendosi inserita nel dinamismo del fatto collettivo con modalità non passive. Il secondo motivo ripropone una illogicità della motivazione che, in realtà, mira a rivisitare le valutazioni di merito, non censurabili quando il sillogismo del giudice resti corretto (Sez. 6 n. 299 del 30/11/1994, dep. 1995, Baldi, Rv. 200842 – 01).
Quanto al concorso nel porto dell’arma, la Corte afferma che risponde del reato chi aderisce a un’impresa criminosa comportante l’impiego di un’arma detenuta in esclusiva dal compartecipe (Sez. 1 n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 – 01). Il travisamento della prova, deduce la Corte, è censurabile solo se il ricorrente ne prospetti la decisività (Sez. 6 n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01); nella specie la percezione dell’arma è confermata da autonoma fonte di prova. Le censure sull’attenuante della partecipazione di minima importanza e sul trattamento sanzionatorio si risolvono in mera non condivisione dell’iter argomentativo e in doglianze aspecifiche. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.