Sequestro preventivo nullo senza autonoma richiesta del PM (Cass. pen. Sez. III n. 35238 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione del sequestro preventivo postula come presupposto indefettibile la specifica domanda del pubblico ministero. La sola richiesta di convalida del sequestro disposto in via d’urgenza non integra implicitamente la domanda di emissione del decreto di sequestro, poiché l’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura la convalida e l’emissione del decreto come adempimenti formalmente distinti. Il difetto di previa conforme richiesta del pubblico ministero determina una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non rilevando la mancata deduzione davanti al Tribunale del riesame.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, previa convalida del sequestro disposto in via d’urgenza, aveva emesso decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto o del prezzo del reato, in relazione al delitto di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 74 del 2000. Il provvedimento riguardava denaro contante, due autovetture intestate a familiari ma in uso all’indagato, nonché orologi e gioielli.
Il Tribunale di L’Aquila, adito con istanza di riesame, aveva rigettato la richiesta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui la nullità del decreto per assenza di autonoma richiesta del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che giudica fondato e assorbente. Muovendo dall’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., il Collegio rileva che la norma impone al pubblico ministero di richiedere al giudice sia la convalida sia l’emissione del decreto entro quarantotto ore dal sequestro. Convalida e richiesta di decreto costituiscono adempimenti necessariamente e formalmente distinti, che la norma differenzia solo quanto al termine iniziale di decorrenza delle quarantotto ore.
Il principio si colloca in un orientamento consolidato: l’applicazione delle misure cautelari, personali e reali, postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero, senza che alcuno spazio possa attribuirsi a richieste implicite. La Corte richiama Sez. 3, n. 27138 del 19/02/2015, Sez. 2, n. 25375 del 07.05.2015, Sez. 6, n. 2658 del 20/12/2013, Sez. 2, n. 47257 del 20/10/2009 e Sez. Un. n. 8388 del 24/02/2009.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha confermato il decreto del Gip che, oltre alla convalida, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei medesimi beni. Tuttavia la richiesta del pubblico ministero faceva esplicito riferimento alla mera convalida, senza formulare alcuna autonoma domanda di emissione. Il Collegio esclude l’applicabilità dell’insegnamento della risalente Sez. 3, n. 26913 del 05/05/2009, che aveva ritenuto sufficiente l’invio al Gip di copia del decreto “per gli adempimenti di competenza”.
Il difetto di previa conforme richiesta integra una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen., dunque insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Non rileva, pertanto, l’omessa deduzione davanti al Tribunale del riesame. L’accoglimento del primo motivo comporta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e del decreto di sequestro, con la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Nota della Redazione
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