Inammissibile la censura sulla congruità della pena se motivata (Cass. pen. Sez. VII n. 35484 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. È pertanto inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Il giudice non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo limitarsi a quelli determinanti, con esito insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 02.10.2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, ritenuta “inidonea”, e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ogni sua forma, perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i due motivi. Quanto al primo, il Collegio rileva che la Corte territoriale ha confermato l’applicazione della recidiva con motivazione esente dall’asserita violazione di legge e da difetti logici, ritenendo il fatto sintomatico di un’accresciuta pericolosità del ricorrente, alla luce dei numerosissimi precedenti penali a suo carico, anche specifici e commessi con violenza, e dell’evidente indifferenza dello stesso all’effetto deterrente delle pregresse condanne.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze e gli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Secondo il consolidato orientamento, è sufficiente che il giudice utilizzi espressioni quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, rendendosi necessaria una specifica e dettagliata spiegazione solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media, ciò che non ricorre nel caso di specie.

Il Collegio richiama quindi il principio per cui è inammissibile la censura che, in cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. A sostegno sono citati Sez. 2 n. 17347 del 26.01.2021 e, sul limitarsi agli elementi determinanti, Sez. 3 n. 6877 del 26.10.2016, Sez. 5 n. 5582 del 30.09.2013 e Sez. 3 n. 1182 del 17.10.2007.

Entrambi i motivi sono pertanto dichiarati manifestamente infondati. Il ricorso è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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