Rifiuto consegna richiede procedimento pendente alla ricezione del mandato (Cass. pen. Sez. VI n. 7981 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo quando, al momento della ricezione della richiesta da parte dell’Autorità nazionale, risulti “già pendente” un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato, essendo irrilevante l’iscrizione della notizia di reato avvenuta in epoca successiva. La valutazione in ordine all’esercizio del motivo facoltativo di rifiuto è rimessa all’autorità giudiziaria nazionale, restando esclusa ogni situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede di legittimità. Per soddisfare la condizione della doppia punibilità di cui all’art. 7, comma 1, della medesima legge, è sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, essendo irrilevanti l’eterogeneità delle circostanze e le valutazioni discrezionali sulle condizioni di non punibilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino aveva disposto la consegna all’Autorità giudiziaria austriaca di un soggetto, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso per i reati di truffa aggravata, falsificazione di moneta, associazione per delinquere e riciclaggio. Avverso tale decisione, il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’insussistenza del requisito della doppia punibilità in relazione al reato di falsificazione di moneta, per la ricorrenza di un’ipotesi di falso grossolano; con il secondo motivo, aveva lamentato la mancata applicazione del motivo facoltativo di rifiuto di cui all’art. 18-bis, comma 1, lett. a) e b), legge n. 69/2005, avendo la Corte territoriale escluso la pendenza in Italia di un procedimento per i medesimi fatti, nonostante l’iscrizione, successiva all’emissione del mandato, di una notizia di reato presso la Procura della Repubblica di Milano.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha preliminarmente rilevato l’improponibilità della censura relativa alla doppia punibilità, ricordando che tale verifica postula esclusivamente l’astratta previsione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, senza che rilevino le eventuali condizioni di non punibilità o le valutazioni sul falso grossolano, che involgono il merito del processo dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Tale apprezzamento, ha precisato la Corte, è precluso in sede di legittimità dal disposto dell’art. 22, comma 1, della legge n. 69/2005, che limita i motivi di ricorso a quelli di cui all’art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pen., risultando la deduzione, comunque, genericamente formulata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto della consegna è rimessa all’autorità giudiziaria nazionale, la quale valuta l’interesse dello Stato all’esercizio dell’azione penale, senza che il destinatario del mandato possa vantare alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale. Con specifico riferimento alla pendenza di un procedimento in Italia, la Corte ha richiamato il principio per cui tale circostanza costituisce impedimento alla consegna solo se risulti l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul reato oggetto del mandato, ovvero quando il procedimento sia “già pendente” al momento della ricezione della richiesta.
Nel caso di specie, la notizia di reato era stata iscritta in data successiva all’emissione del mandato, sicché la Corte ha ritenuto la circostanza inidonea a configurare l’elemento ostativo alla consegna. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.