Ammenda sostitutiva inappellabile e reiterazione ostativa alla tenuità (Cass. pen. Sez. I n. 5145 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inappellabile la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell’arresto, per effetto del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689. In tema di contravvenzioni, non è scusabile l’errore sulla liceità della condotta inosservante delle prescrizioni impartite dall’autorità, quando l’agente abbia agito sulla base di un parere non proveniente dall’autorità amministrativa o giudiziaria. La particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non può trovare applicazione quando il soggetto si sia reso protagonista di più reati della stessa indole o di plurime violazioni della stessa disposizione, sorrette da identica ratio punendi, anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di particolare tenuità.
Il Fatto
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, aveva dichiarato il legale rappresentante di una società responsabile del reato di cui agli artt. 68 r.d. n. 773/1931 e 681 cod. pen., per avere organizzato un intrattenimento danzante senza la prescritta licenza del Questore e con un numero di partecipanti eccedente il limite autorizzato, condannandolo alla pena dell’ammenda, in sostituzione della pena dell’arresto.
La difesa proponeva appello, qualificato poi come ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio, il Collegio aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’appellabilità della sentenza che applica l’ammenda sostitutiva dell’arresto, ma gli atti erano stati restituiti per la sopravvenuta composizione del contrasto nel senso della inappellabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, dando continuità alla regola ermeneutica secondo cui la sentenza di condanna che infligge la pena dell’ammenda, anche in sostituzione dell’arresto, è inappellabile. Il riferimento dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa esclude quelle punite con pena congiunta, come la violazione dell’art. 681 cod. pen.
Sul primo motivo, relativo all’acquisizione del verbale di constatazione della polizia giudiziaria, il Collegio ha richiamato il principio per cui gli atti che descrivono situazioni obiettive soggette a mutamento sono atti irripetibili, legittimamente acquisibili al fascicolo del dibattimento. Nel caso di specie, il verbale era stato utilizzato solo nella parte descrittiva, mentre la prova della presenza eccedente era stata raggiunta anche attraverso le dichiarazioni rese in dibattimento da due operanti. La censura difensiva è stata ritenuta generica, non avendo superato la c.d. “prova di resistenza”.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha escluso la scusabilità dell’errore, trattandosi di contravvenzione e non essendo il comportamento dell’imputato fondato su un parere dell’autorità amministrativa o giudiziaria. La doglianza è stata giudicata generica e volta a una rivalutazione del merito.
Sull’ultimo motivo, la Corte ha ritenuto insostenibile la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., posto che la presenza di precedenti condanne per violazioni analoghe, risultanti dal casellario giudiziale, è sintomatica di una abitualità nel reato, ostativa alla declaratoria di particolare tenuità del fatto, ai sensi del terzo comma della disposizione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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