Attenuanti generiche e dosimetria della pena: sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 35539 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di una benevola e discrezionale concessione del giudice, né un diritto dell’imputato conseguente alla sola assenza di elementi negativi: ne richiedono il riconoscimento elementi di segno positivo, non compresi tra quelli valutabili ai sensi dell’art. 133 cod. pen., ma connotati da rilevanza tale da imporre una considerazione particolare ai fini della quantificazione della pena. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione, né a vagliare tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., bastando che specifichi quello cui ha inteso riferirsi. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.; solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito. Nel giudizio di cassazione è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato l’imputato per il delitto continuato di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena irrogata, dolendosi del trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla disciplina dell’art. 62-bis cod. pen. Le attenuanti generiche non sono oggetto di benevola e discrezionale concessione, ma il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva considerazione nella quantificazione della pena. Il loro riconoscimento non è un diritto dell’imputato conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo.
Il Collegio ha richiamato la sedimentata giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 2 n. 14307 del 2017 e Sez. 2 n. 30228 del 2014, nonché, in senso conforme, Sez. 3 n. 24128 del 2021 e Sez. 5 n. 43952 del 2017. Ha poi precisato che, stante la ratio della disposizione, al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione.
La Corte ha inoltre osservato che il mancato riconoscimento della diminuente può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
Quanto alla dosimetria, il Collegio ha ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.; per assolvere all’obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di legge con espressioni quali “pena congrua” o “pena equa”, richiedendosi una specifica e dettagliata spiegazione soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, fuori dai casi di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi: la pena per il reato contestato si era attestata sul minimo edittale all’epoca vigente, mentre il diniego delle attenuanti riposava sull’assenza di qualsiasi forma di resipiscenza, di spiegazione alternativa sui fatti e di forme di ristoro in favore dell’Erario. La doglianza, oltre che reiterativa di censure motivatamente disattese, è risultata manifestamente infondata. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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