Ricorso inammissibile se censura la valutazione della prova come violazione di legge (Cass. pen. Sez. VII n. 41261 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., concernenti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge. I limiti di ammissibilità delle censure sulla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non sono superabili invocando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza. La censura è quindi esaminabile solo sotto il profilo del vizio motivazionale. La determinazione della pena, se motivata con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., costituisce valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello lo ha condannato, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sulle quali si fonda il giudizio di responsabilità.

Con il secondo motivo lamenta la carenza della motivazione sulla determinazione della pena. La questione giunge in Cassazione per la verifica dei limiti entro cui le censure probatorie e quelle sanzionatorie possono essere proposte in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è in parte non consentito e per altra parte manifestamente infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui le doglianze sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge.

Il collegio richiama in particolare Sez. 4, n. 51525 del 2018, Sez. 1, n. 42207 del 2016, Sez. 3, n. 44901 del 2012 e Sez. 6, n. 7336 del 2004. Sottolinea poi che le Sezioni Unite, con Sez. U, n. 29541 del 2020, hanno ribadito che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti.

I limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. c), in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza.

La deduzione è quindi esaminabile solo come vizio motivazionale, che risulta insussistente. La sentenza impugnata espone, alle pagine 4 e 5, ampie argomentazioni prive di illogicità in punto di attendibilità del portato dichiarativo della persona offesa, ritenuto soggettivamente credibile e sorretto da elementi di riscontro, con le quali il ricorrente non si confronta.

Il secondo motivo è pure manifestamente infondato. L’onere argomentativo è stato assolto con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, alle pagine 5-6 della sentenza, ove la Corte ha enucleato il calcolo della pena operato dal giudice di primo grado, rilevandone la prossimità al minimo edittale e la proporzionalità alla gravità del fatto. Si tratta di valutazione discrezionale del giudice di merito che, se esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., non è sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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