Falsa testimonianza: omessa motivazione sui motivi di appello e mancata rinnovazione istruttoria (Cass. pen. Sez. 6 n. 17930 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello è tenuto a motivare su tutte le richieste contenute nell’atto di gravame, senza poterle fraintendere o omettere. La mancata considerazione della richiesta di rinnovazione dibattimentale e di assoluzione nel merito configura un vizio di motivazione della sentenza impugnata, rilevante in sede di legittimità. L’erronea lettura dei motivi di appello, che induce la Corte territoriale a pronunciarsi esclusivamente su una eccezione diversa da quelle proposte, determina l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Noia, con sentenza del 6 maggio 2024, ha condannato l’imputato per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 cod. pen. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 maggio 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo due distinti motivi di doglianza.
Con il primo motivo è stata censurata l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione e di rinnovazione dibattimentale. Con il secondo motivo è stata lamentata la carenza motivazionale in relazione alla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per non avere il giudice di appello considerato il comportamento successivo dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata, nel riepilogo dei motivi di appello, ha affermato che l’imputato aveva chiesto esclusivamente l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.. Tale ricostruzione è risultata erronea: l’atto di appello conteneva, invece, la contestazione della responsabilità e la richiesta di rinnovare l’istruttoria dibattimentale.
In particolare, l’appellante aveva sostenuto di aver deposto il falso per paura di ritorsioni, indicando analiticamente le circostanze a sostegno di tale assunto, e aveva chiesto l’acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali rese in data 4 aprile 2024, nell’ambito delle quali era avvenuta la ritrattazione, nonché del verbale di udienza dell’8 maggio 2019 e dell’ordinanza acquisitiva ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. Con i motivi aggiunti era stata poi chiesta l’assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., senza che il difensore avesse rinunciato ad alcuna richiesta in sede di discussione.
La Corte territoriale, invece, ha motivato esclusivamente la disattenzione della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., facendo integrale richiamo alla sentenza di primo grado per la ricostruzione dei fatti e omettendo ogni valutazione sulle ulteriori e prevalenti richieste difensive. Tale omessa motivazione integra il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio, come richiesto dal Sostituto Procuratore Generale.
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Nota della Redazione
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