Il termine per il riesame dei sequestri è ordinatorio (Cass. pen. Sez. 2 n. 2061 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il termine previsto dall’art. 324, terzo comma, cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti ha natura meramente ordinatoria, non essendo applicabile il termine perentorio di cinque giorni stabilito dall’art. 309, quinto comma, cod. proc. pen. per il riesame delle misure cautelari personali. L’unico termine perentorio rilevante è quello di dieci giorni per la decisione, che decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l’acquisizione degli atti. Il rinvio operato dall’art. 324, settimo comma, cod. proc. pen. all’art. 309, decimo comma, cod. proc. pen. deve intendersi riferito alla formulazione originaria di tale ultima disposizione. Avverso le ordinanze del riesame reale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa la deducibilità della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, impugnava il decreto di sequestro emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cassino, chiedendone il riesame. Il Tribunale di Frosinone, ricevuti gli atti in via telematica il 16 giugno 2025, fissava l’udienza del 24 giugno, all’esito della quale ordinava la trasmissione degli atti in forma completa e leggibile. Solo il 14 luglio 2025 pervenivano gli atti completi e l’udienza veniva fissata per il 18 luglio: con ordinanza di quella data il tribunale dichiarava inammissibile il riesame proposto dal ricorrente in proprio, perché reiterazione di altra istanza già decisa, e confermava il sequestro nei confronti della società.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, ha ribadito che nel procedimento di riesame avverso le misure cautelari reali il termine di trasmissione degli atti indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. ha natura ordinatoria, in ragione del diverso bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti rispetto alla libertà personale. Il termine perentorio, di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia, decorre dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti. Nella specie, la decisione era intervenuta dopo il completamento della documentazione, avvenuto il 14 luglio, e l’udienza si era svolta alla presenza del difensore.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che nel giudizio di legittimità avverso le ordinanze del riesame reale può essere dedotta solo la violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. In tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta, denunciabili solo tramite il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La censura di scarsa persuasività degli argomenti spesi dal tribunale non può quindi essere proposta come vizio di legge.
La Corte ha infine rilevato che il tribunale aveva affrontato compiutamente le doglianze difensive e che il ricorso, proposto in proprio, non aggrediva la ragione della preclusione derivante dalla precedente decisione. L’impugnazione risultava pertanto affetta da aspecificità, con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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