Falsa testimonianza: inammissibile il ricorso che chiede un nuovo esame delle prove (Cass. pen. Sez. VI n. 41491 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di falsa testimonianza, è inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata, miri a sollecitare un sindacato sulle scelte valutative del giudice di appello, reiterando questioni già sollevate e ritenute infondate. Il vizio di motivazione è deducibile solo se il ricorrente individui passaggi o punti della decisione idonei a inficiarne la complessiva tenuta argomentativa, senza contrapporvi un’alternativa lettura del compendio probatorio. La pretesa irrilevanza della deposizione è esclusa dall’esito assolutorio che essa abbia contribuito a determinare. È irrilevante, ai fini della responsabilità, la sentenza civile emessa in funzione di giudice del rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. quando il ricorso non ne indichi contenuto, esito e parti e ne risulti, in concreto, la non decisività.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata in primo grado dal Tribunale per il delitto di falsa testimonianza, commesso all’udienza del 14 settembre 2017 nel processo penale a carico del coniuge, imputato dinanzi al Giudice di pace per minacce e ingiurie ai danni di un vicino. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 31 gennaio 2025, l’aveva assolta ex art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, facendo salve le statuizioni civili.

Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di vizio di motivazione. Ha sostenuto l’omesso esame della sentenza del Tribunale civile, emessa in funzione di giudice del rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., e l’irrilevanza della testimonianza resa; ha inoltre contestato la ricostruzione della percezione soggettiva della teste e la valutazione della testimonianza del giardiniere.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando congiuntamente le censure. Le doglianze, osserva la Corte, non si confrontano con gli argomenti della sentenza impugnata e mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del giudice di appello, reiterando in gran parte questioni già sollevate e ritenute infondate sulla base di una motivazione lineare e adeguata.

I giudici di appello, condividendo le conclusioni della decisione di primo grado, avevano ricostruito la vicenda sulla base di numerose evidenze probatorie. Tra queste, la grave conflittualità tra due nuclei familiari per questioni di vicinato e parcheggio, la discussione avvenuta nel parcheggio antistante il condominio e il filmato registrato dalla telecamera collocata sul balcone del vicino, che aveva avvalorato la versione di quest’ultimo rendendo recessiva la censura relativa alla testimonianza del giardiniere.

La Corte ha rilevato come il provvedimento impugnato avesse accertato che l’imputata aveva direttamente assistito dalla finestra al litigio, come confermato in dibattimento, escludendosi così qualsiasi equivocità nella verbalizzazione del Giudice di pace o fraintendimento percettivo e ogni ostacolo visivo. La pretesa irrilevanza della testimonianza è contraddetta dall’esito assolutorio a favore del coniuge, reso possibile proprio dalla mancata acquisizione in primo grado dei file video.

Quanto alla sentenza civile del Tribunale, la Corte ha osservato che il ricorso non ne indica contenuto, esito e parti e che essa, pur emessa il 17 novembre 2023, era stata depositata solo all’udienza d’appello del 31 gennaio 2025, senza articolazione di motivi nuovi. La censura è dunque generica e priva di decisività, risultando in concreto disattesa dalla complessa motivazione della pronuncia impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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