Termine indagini decorre da autonoma iscrizione di nuove notizie di reato (Cass. pen. Sez. VI n. 41496 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o di accertamento di circostanze aggravanti, deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. sia quando acquisisce elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccoglie elementi in relazione al medesimo o a un nuovo reato a carico di persone diverse dall’originario indagato. Il termine per le indagini preliminari, previsto dall’art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del suo nominativo nel registro e, per la persona originariamente sottoposta a indagini, da ciascuna successiva iscrizione. Sono inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini decorrente dalla prima iscrizione soltanto quando il pubblico ministero abbia provveduto a una successiva iscrizione relativa al medesimo fatto diversamente circostanziato. Non può invocarsi la retrodatazione dell’iscrizione per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, in forza della norma transitoria dell’art. 88-bis d.lgs. n. 150 del 2022.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza aveva applicato all’indagato la custodia in carcere per plurimi reati in materia di stupefacenti. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle fonti dichiarative, avanzata dalla difesa in relazione all’asserita acquisizione successiva alla scadenza del termine delle indagini preliminari, ed ha escluso la configurabilità del consumo di gruppo, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari per il pericolo di recidiva.

Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’inutilizzabilità degli atti di indagine assunti successivamente alla data di scadenza del termine prorogato e chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, anche per una rivalutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso non fondato. Il Collegio ha richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di semplice aggiornamento delle iscrizioni, ma di iscrizione autonoma. Il criterio è di ordine sostanziale e si desume dall’art. 335, comma secondo, cod. proc. pen.

Ne deriva che il termine per le indagini preliminari decorre autonomamente per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del suo nominativo e, per la persona originariamente sottoposta a indagini, da ciascuna successiva iscrizione, senza che possa essere posto alcun limite all’utilizzazione di elementi emersi prima di tale iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti. In tal senso la Corte richiama Sez. 3 n. 32998 del 2015, Sez. 2 n. 22016 del 2019, Sez. 4 n. 32776 del 2006 e Sez. 6 n. 19053 del 2003.

Il principio opposto opera invece sul versante dell’inutilizzabilità: le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini decorrente dalla prima iscrizione sono inutilizzabili soltanto quando il pubblico ministero, dopo l’iniziale iscrizione, abbia provveduto a una successiva iscrizione relativa al medesimo fatto diversamente circostanziato, come affermato da Sez. 6 n. 29151 del 2017.

Nel caso di specie la Corte ha escluso che si verta in ipotesi di successive iscrizioni fondate solo su una diversa qualificazione giuridica o sulla contestazione dello stesso fatto diversamente circostanziato. Si tratta invece di nuove e legittime iscrizioni, imposte dal sopravvenire dei risultati di distinte indagini, sviluppatesi in forza dei contributi dichiarativi di acquirenti e assuntori. Le iscrizioni concernenti il titolo cautelare sono state effettuate nei confronti del ricorrente e di altri soggetti successivamente al deposito dell’informativa di reato conclusiva, in relazione a fatti emersi dall’attività di intercettazione svolta nel rispetto dei termini, prorogati. Rileva inoltre la disciplina applicabile ratione temporis, che comprendeva la sospensione feriale e la normativa emergenziale Covid-19.

La Corte ha infine escluso che possa invocarsi la retrodatazione dell’iscrizione secondo il modulo procedimentale dell’art. 335-quater cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. In virtù della norma transitoria dell’art. 88-bis d.lgs. n. 150 del 2022, introdotta dall’art. 5-sexies d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter cod. proc. pen. non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in relazione alle notizie di reato già iscritte, né a quelle iscritte successivamente quando ricorrono le condizioni dell’art. 12 cod. proc. pen., e quindi anche il vincolo della continuazione.

La decisione del Tribunale è stata pertanto ritenuta corretta nel riconoscere l’utilizzabilità degli atti di indagine contestati. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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