Traduzione del mandato di arresto europeo e tutela dell’alloglotta (Cass. pen. n. 31905 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, la tutela del diritto di difesa del consegnando alloglotta non richiede la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna quando la comprensione del loro contenuto sia assicurata mediante l’assistenza di un interprete. L’omessa traduzione integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sanata se al compimento dell’atto hanno assistito la parte e il difensore senza nulla eccepire. La mancata indicazione dei gravi indizi di colpevolezza non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno facoltativo. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari emessi in materia di consegna è esperibile solo per violazione di legge, potendosi dedurre l’inesistenza o l’apparenza della motivazione ma non i vizi logici della stessa.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità austriaca, convalidava l’arresto del ricorrente e ne disponeva la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la nullità dell’intera procedura per l’omessa traduzione del mandato e della notifica della misura, non comprendendo il ricorrente né la lingua tedesca né quella italiana; dall’altro, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, contestando la valorizzazione dell’arresto in compagnia di un coindagato e del possesso di una torcia e un cannocchiale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, in materia di mandato di arresto europeo, la tutela del diritto di difesa del consegnando alloglotta non esige la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna quando la comprensione sia garantita dall’assistenza di un interprete; nel caso di specie, la Corte di appello aveva nominato un interprete e aveva sentito l’interessato, che aveva compiutamente esercitato le proprie facoltà difensive.
La Corte ha inoltre precisato che, non risultando eccepita la mancata traduzione in udienza, l’eventuale nullità risulterebbe sanata ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 38306 del 29/05/2025 con riferimento all’omessa traduzione della sentenza di primo grado. Quanto alla mancata traduzione della notifica e dell’esecuzione della misura, la Corte ha osservato che, essendo la decisione assunta contestualmente all’udienza, non vi è ragione di ritenere che il provvedimento non sia stato tradotto dall’interprete presente, non avendo la difesa articolato un motivo specifico sul punto.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha escluso ogni verifica di merito sulla gravità indiziaria, rilevando che l’eliminazione, ad opera del d.lgs. n. 10/2021, del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza dall’art. 17, comma 4, legge n. 69/2005 comporta che la loro mancata indicazione non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto esaustiva la motivazione della Corte di appello fondata sulla presenza precaria del ricorrente in Italia e sull’elevato rischio di irreperibilità, che avrebbe reso impossibile la consegna. Il pericolo di fuga, ai sensi dell’art. 9 legge n. 69/2005, deve essere scrutinato tenendo conto delle caratteristiche proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla traditio in vinculis.
La Corte ha infine ricordato che, in materia di mandato di arresto europeo, l’unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, che consente di dedurre errori di diritto, l’inesistenza della motivazione o la presenza di una motivazione solo apparente, ma non i vizi logici della stessa. Ritenuta la sussistenza del pericolo di fuga, è rimasto assorbito ogni profilo relativo al rischio di reiterazione, non rilevante nell’ambito della consegna. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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