Ricerche teste irreperibile all’estero e dichiarazioni ex art 512 cod proc pen (Cass. pen. Sez. II n. 769 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato. In loro assenza, le ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero in un’attivazione meramente formale, non esigibile secondo canoni di ragionevolezza. Non assume rilievo, a fini di completezza degli adempimenti, la mancata effettuazione di ricerche tramite il recapito telefonico fornito dal teste, quando difettino elementi che ne suffraghino l’effettivo utilizzo nel periodo delle ricerche. La questione relativa al denegato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità dell’estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, non è deducibile per la prima volta con ricorso per cassazione se non prospettata in appello con i motivi aggiunti o in sede di conclusioni.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 5 aprile 2024, confermava la condanna di primo grado per il reato di estorsione aggravata ai danni di una persona offerta, cittadina straniera. Quest’ultima, dopo avere regolarmente ricevuto le notifiche ed essere stata assistita da un difensore di fiducia, aveva deciso di tornare nel paese di origine, rendendosi irreperibile e sottraendosi così all’esame dibattimentale.
I difensori degli imputati ricorrono per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 512 e 526 cod. proc. pen. per non avere i giudici di merito adeguatamente ricercato la persona offesa, malgrado il compagno ne conoscesse l’utenza telefonica, senza attivare la rogatoria internazionale. Si censura inoltre la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e del teste de relato, la mancata concessione della circostanza attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e della diminuente prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal primo motivo, relativo all’utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, e richiama un proprio orientamento consolidato: Sez. 3 n. 12927 del 23/03/2022, Rv. 283129, secondo cui l’obbligo di ricerche all’estero presuppone precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese di origine. In loro assenza, le ricerche assumono carattere esplorativo e non sono esigibili secondo ragionevolezza.
Richiama altresì Sez. 3 n. 495 del 03/11/2021, dep. 12/01/2022, Rv. 282614, resa in caso sovrapponibile, secondo cui non rileva, ai fini della completezza degli adempimenti, la mancata effettuazione di ricerche tramite il recapito telefonico in assenza di elementi che ne suffraghino l’effettivo utilizzo nel periodo di svolgimento delle ricerche.
La Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi, evidenziando che la persona offesa si era presumibilmente trasferita in Cina, in luogo sconosciuto. La colpevolezza degli imputati, peraltro, non riposava solo sulle dichiarazioni della stessa, ma su ulteriori elementi: l’aggressione a un ispettore intervenuto dopo la consegna del denaro, l’ammissione di uno degli imputati di avere pronunciato la frase estorsiva, la condotta di chi era stata vista ricevere la busta con il denaro, la presenza alla consegna. La spiegazione alternativa della dazione quale risarcimento è stata ritenuta inverosimile perché non supportata da alcuna prova.
Quanto alla circostanza attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen., essa è stata esclusa con motivazione logica ed esente da censure. Per la diminuente della lieve entità ex Corte cost. n. 120 del 2023, la Corte richiama Sez. 2 n. 19543 del 27/03/2024, Rv. 286536: il motivo è inammissibile quando la questione, già proponibile in appello, non sia stata prospettata con i motivi aggiunti o in sede di conclusioni. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 512 c.p.p. – Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
- Art. 526 c.p.p. – Prove utilizzabili ai fini della deliberazione