Correzione dell’errore materiale sul capo di imputazione e recidiva (Cass. pen. Sez. VI n. 41493 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali. La correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. è legittima quando il capo di imputazione riportato nella sentenza di primo grado contenga un’indicazione della recidiva diversa da quella risultante dalla richiesta e dal decreto che hanno introdotto il giudizio. In tal caso il giudice di appello non modifica la sostanza dell’imputazione, ma ripristina la corrispondenza tra il provvedimento e gli atti, restando la pena determinata secondo l’aggravante effettivamente contestata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze confermava la condanna pronunciata in abbreviato nei confronti dell’imputato per l’illecita detenzione di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 3.333 euro di multa.

L’imputazione e la sentenza di primo grado richiamavano la recidiva specifica e infraquinquennale. La Corte territoriale, con una correzione di errore materiale, vi sostituiva il richiamo alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Ne derivava un aumento di pena di due terzi anziché della metà. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla illegittimità della correzione, trattandosi di modificazione essenziale della sentenza.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dalla qualificazione del vizio dedotto. Il ricorrente prospetta un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. In tale ipotesi la Corte è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali. Il principio è affermato richiamando le Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001, Policastro.

Su questa base il Collegio esamina il fascicolo. Rileva che sia nella richiesta di giudizio immediato formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il 19 marzo 2024, sia nel conseguente decreto di giudizio immediato del 4 aprile 2024, il reato risulta aggravato da recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Da ciò la Corte desume che la Corte d’appello ha disposto la correzione dell’errore materiale in modo esente da vizi. L’errore era effettivamente tale e riguardava il capo di imputazione quale riportato nella sentenza di primo grado, pronunciata a seguito di abbreviato, e riportato altresì nell’intestazione della pronuncia impugnata.

Le deduzioni difensive risultano pertanto, quantomeno, infondate. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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