Continuazione e tossicodipendenza: ricorso inammissibile se la doglianza non attacca la prova (Cass. pen. Sez. I n. 41566 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, considerando se l’interessato, in concomitanza della relativa commissione, fosse tossicodipendente e se tale stato abbia influito sulla condotta, alla luce degli specifici indicatori normativamente previsti, tra cui la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni e lo stato di tempo e di luogo. Il motivo di ricorso che contesti la decisione reiettiva come immotivata, senza attaccare il profilo dell’assenza di prova dello stato di tossicodipendenza su cui quella decisione si fonda, è aspecifico e determina l’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, in composizione monocratica, ha rigettato l’istanza di unificazione sotto il vincolo della continuazione presentata nell’interesse di una condannata, con riferimento a plurimi reati di evasione, giudicati mediante cinque sentenze e posti in essere nello spazio di pochi mesi.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo unico, con cui denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza della motivazione, sostenendo che il giudice non abbia tenuto conto di tutti gli indicatori previsti dall’art. 81 cod. pen. Pur avendo considerato la contiguità spaziale e temporale tra gli episodi e lo stato di tossicodipendenza della condannata, il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente chiarito le ragioni del diniego.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, ricordando che a seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen., ad opera del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, il giudice dell’esecuzione deve apprezzare la sussistenza della medesima preventiva risoluzione criminosa alla luce di specifici indicatori, tra cui la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo e la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Nel caso esaminato, la decisione reiettiva trae origine, in primo luogo, dalla considerazione della insufficienza della sola prossimità temporale a dimostrare la ricorrenza della preventiva ideazione unitaria. Il giudice dell’esecuzione aggiunge che lo stato di tossicodipendenza risulta oggetto di mera affermazione, sfornita di prova adeguata. Non essendo verificabile la condizione asserita, resta allo stadio delle asserzioni indimostrate anche la consequenziale tesi difensiva, secondo cui le evasioni sarebbero state commesse per la necessità di reperire la sostanza stupefacente.

La Corte rileva che la critica avrebbe dovuto incentrarsi proprio sul profilo dell’assenza di prova dello stato di tossicodipendenza. Tale aspetto non è stato efficacemente coltivato dalla difesa, che si è limitata a contestare apoditticamente la decisione, definendola immotivata. La mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo per la sua intrinseca genericità, ma anche con riferimento alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione: quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità.

Su queste basi la Corte richiama il proprio orientamento (Sez. 4, n. 19364 del 14.03.2024; Sez. 6, n. 23014 del 29.04.2021; Sez. 2, n. 42046 del 17.07.2019) e dichiara il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per ritenerla esente da colpe. Dispone, infine, l’annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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