Inutilizzabilità delle intercettazioni e onere di allegazione degli atti nel ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 26056 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili dal giudice del riesame è tenuto a indicare specificamente e ad allegare al ricorso gli atti processuali sui quali l’eccezione si fonda. L’onere di specificità dei motivi, prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen., impone di ricostruire la sequenza procedimentale dell’intera attività captativa, autorizzazioni e proroghe comprese. La Corte di cassazione non può supplire alla carente allegazione degli atti, poiché il suo potere di controllo non esonera la parte dall’onere di individuare gli elementi a sostegno della dedotta violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. Il ricorso che ometta tale allegazione è inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a un indagato in relazione a reati associativi, di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio contestati ai capi indicati nell’imputazione provvisoria.

Il collegio della cautela aveva ritenuto inutilizzabili, per violazione dei limiti dell’art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle operazioni di intercettazione sui quali si fondava essenzialmente il compendio indiziario. Le captazioni erano state autorizzate in un diverso procedimento, instaurato nei confronti di altro gruppo criminale, e i reati oggetto del titolo cautelare annullato erano riferibili a una distinta articolazione associativa, senza connessione soggettiva, oggettiva o teleologica ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. Esperita la prova di resistenza, il residuo compendio documentale non raggiungeva la gravità indiziaria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità. Il ricorrente aveva sostenuto che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto distinguere tra la prima conversazione captata, dalla quale era emerso un indizio di reato riferibile al secondo gruppo e costituente spunto investigativo, e le captazioni successive, autorizzate su richiesta del pubblico ministero a seguito delle indagini patrimoniali svolte.

Ad avviso del ricorrente, il giudizio sulla utilizzabilità non poteva essere assoluto e connesso alla sola origine, ma andava compiuto decreto per decreto, non rilevando l’assenza di un formale capo di imputazione a carico dei componenti del gruppo.

Proprio muovendo da tale prospettazione, la Corte ha rilevato che il pubblico ministero avrebbe dovuto non solo indicare il preciso momento dal quale le captazioni dichiarate inutilizzabili erano da considerarsi autorizzate nel medesimo procedimento, ma anche allegare materialmente al ricorso le richieste di autorizzazione originaria e di proroga e i relativi decreti, in modo da ricostruire la sequenza procedimentale dell’intera attività captativa.

Il ricorrente si era invece limitato a compiegare una richiesta di proroga e il relativo decreto, recante richiamo integrale a un precedente provvedimento autorizzativo, con imputazioni provvisorie elevate esclusivamente a carico dei componenti del primo gruppo.

L’obbligo di specificità dei motivi di cui all’art. 581 cod. proc. pen. imponeva di indicare e accludere tutti gli atti necessari per ricostruire lo sviluppo procedimentale delle captazioni. Il potere di controllo della Corte, del resto, non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, ai sensi dell’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi a sostegno della dedotta utilizzabilità. La Corte ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 39061 del 2009 e da successivi arresti di legittimità, secondo cui grava su chi deduce l’inutilizzabilità l’onere di indicare e allegare gli atti su cui l’eccezione si fonda; onere analogo incombe su chi invochi l’utilizzabilità delle conversazioni ritenute inutilizzabili dal giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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