Rettifica in Cassazione della pena non corrispondente all’accordo di patteggiamento (Cass. pen. Sez. III n. 41559 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca un vizio di motivazione sulla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Quando invece la pena applicata non coincida con quella concordata, la Corte di cassazione può rettificarla ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di mero errore materiale; e la rettifica, quale attività di puro computo, non incide sul contenuto decisorio, rendendo improduttiva di effetti la sopravvenuta prescrizione.

Il Fatto

Con sentenza del 28 febbraio 2018 il Tribunale di Cosenza, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicazione della diminuente del rito, applicava all’imputata, dirigente psicologo in servizio presso una struttura sanitaria, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001. La contestazione riguardava l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza in servizio mediante timbratura del cartellino marcatempo.

Avverso la sentenza di patteggiamento l’imputata proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo lamentava che il giudice non aveva valutato la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; con il secondo deduceva che la pena finale indicata in sentenza non corrispondeva a quella oggetto dell’accordo, pari a mesi cinque e giorni venti di reclusione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita l’impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente elencate. La norma, per effetto dell’art. 1, comma 51, della legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata dopo il 3 agosto 2017, circostanza ricorrente nel caso esaminato.

La ricorrente aveva censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., materia estranea ai motivi tassativi di ricorso. La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che deduca la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento, confermando l’orientamento espresso da Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 e Sez. 2, n. 4727 dell’11/01/2018.

Il secondo motivo è invece ammissibile, poiché il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza rientra tra i motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Dagli atti emerge che l’accordo prevedeva una pena base di mesi dodici di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotta per le generiche a mesi otto ed euro 600,00, quindi per il rito a mesi cinque e giorni venti ed euro 400,00. Il Tribunale aveva invece applicato mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, diversa da quella concordata.

Il giudice di merito non aveva inteso derogare all’intesa, avendo esplicitamente richiamato la congruità del calcolo proposto dalle parti. Il Tribunale aveva però operato, per la pena detentiva, un solo abbattimento di un terzo, applicando invece entrambe le riduzioni alla pena pecuniaria. Si è dunque in presenza di un mero errore materiale, che impone la rettifica circoscritta alla sola pena detentiva, restando fermi la pena pecuniaria e i benefici già concessi della sospensione condizionale e della non menzione.

La Corte richiama Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017, secondo cui è consentito alla Cassazione, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., rettificare direttamente la pena erroneamente riportata dal giudice di merito quando non coincida con quella concordata. Precisano poi i giudici, secondo Sez. 2, n. 40007 del 28/09/2022, che, ove si proceda a tale rettifica senza contestazione della responsabilità, la sopravvenuta prescrizione resta improduttiva di effetti, trattandosi di mera attività di computo su un giudizio già esaurito. Il ricorso è pertanto inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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