Frode fiscale con finanziamenti fittizi e tenuità esclusa dalla soglia di punibilità (Cass. pen. Sez. III n. 41565 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, e non quello di infedeltà dichiarativa, la condotta dell’amministratore che faccia affluire in cassa ingenti somme in contanti, giustificandole con finanziamenti soci e prestiti di comodo, al fine di celare ricavi non contabilizzati. La fattispecie dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 è configurabile quando l’occultamento del reddito sia realizzato mediante artifici idonei a ostacolare l’accertamento, non con la sola omissione o infedeltà della dichiarazione. Ai fini della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice valuta la prevalenza delle circostanze di cui alle lettere da a) a d); l’integrale pagamento del debito, da solo, non impone il proscioglimento se l’evasione resta cospicua. L’entità dello scostamento va commisurata alla soglia di punibilità, non al volume d’affari o al patrimonio della società.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21 gennaio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado con il rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia nei confronti di due imputati, socio amministratore e socia di una società attiva nella ristorazione, per violazioni dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000.
Gli imputati propongono ricorso per cassazione con due motivi: il vizio di motivazione, per non aver i giudici considerato un mutuo e per aver travisato il fatto, e la qualificazione delle condotte ai sensi dell’art. 4 anziché dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000; la mancata applicazione dell’art. 13, comma 3-ter, tenuto conto dell’entità della somma evasa rispetto al volume d’affari e dell’avvenuto pagamento prima del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione III dichiara i ricorsi manifestamente infondati. Sul piano del fatto, i giudici di merito hanno accertato un’anomala movimentazione di cassa, con versamenti in contanti a cadenza giornaliera quasi sempre di importo unitario pari a 2.999,00 euro e con saldi giornalieri molto elevati per lunghi periodi. Tali versamenti, qualificati come finanziamento soci, erano stati giustificati con prestiti di parenti stretti; ma sono emersi ricavi non contabilizzati e saldi attivi bancari cospicui.
La Corte sottolinea che i lavori di ristrutturazione erano stati commissionati da altra società, costituita dall’imputato, che aveva ricevuto un mutuo e stipulato con la società un contratto di locazione non finanziaria. Da ciò i giudici hanno desunto che il mutuo privato era stato stipulato solo per giustificare l’ingresso in cassa di contanti provenienti da ricavi non contabilizzati. Il vizio di motivazione è dunque escluso.
Quanto alla qualificazione, la Corte la ritiene ineccepibile: non si verte in tema di infedeltà della dichiarazione, ma di frode realizzata con gli artifici dei finanziamenti e dei prestiti con causali di comodo. Sul punto richiama il precedente Sez. 3, n. 2292 del 2012.
Il secondo motivo è giudicato generico. La Corte territoriale, pur dando conto dell’integrale pagamento del debito tributario, ha rilevato che esso è avvenuto dopo la formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche e dopo l’accertamento, stimando ingente l’evasione perché superiore al doppio della soglia. L’invocato comma 3-ter, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. n. 87 del 2024, consente il proscioglimento se il giudice ravvisi prevalenti le circostanze di cui alle lettere da a) a d). A dispetto del pagamento, la Corte d’appello ha reputato più pregnante l’entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità di 30.000,00 euro, che la legge impone di valutare in rapporto a tale soglia e non al volume d’affari.
La motivazione non è illogica né contraddittoria. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.