Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso per misura alternativa (Cass. pen. Sez. I n. 41578 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’interesse a impugnare, di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ha natura utilitaristica e si sostanzia nella necessità di rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione impugnata. Qualora, nelle more del giudizio di legittimità, sopravvenga la cessazione dell’attualità della condizione detentiva per intervenuta espiazione della pena, l’interesse a coltivare l’impugnazione viene meno in modo irrimediabile, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per fatto sopravvenuto. A tale inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., non conseguono provvedimenti accessori di condanna del ricorrente alle spese né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza del 09.07.2025, aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse del condannato, concedendo invece la detenzione domiciliare. Il giudice di merito aveva ritenuto la misura più ampia non adeguata, rilevando che il condannato, già destinatario di revoca della sospensione condizionale della pena, non aveva ottemperato all’ordine di demolizione né provveduto alla sanatoria dell’opera abusiva.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione dell’art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione per mancata valorizzazione degli elementi favorevoli alla prognosi; violazione delle disposizioni regionali in tema di regolarizzazione per silenzio-assenso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi proposti. Il requisito dell’interesse a impugnare, si legge, possiede un’essenza utilitaristica, protesa al conseguimento della finalità perseguita dal soggetto legittimato e volta a rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale. Il principio è affermato richiamando le Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj.

Sul piano fattuale, la Corte dà atto che dal certificato di stato esecuzione della Procura della Repubblica di Gela risulta che il ricorrente ha terminato di espiare la pena in regime di detenzione domiciliare in data 23 luglio 2025. Il venir meno dell’attualità della condizione detentiva incide quindi irrimediabilmente sull’interesse a coltivare l’impugnazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità per fatto sopravvenuto, in coerenza con il precedente Sez. I n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte osserva che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna. Il principio è quello della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando il venir meno dell’interesse alla decisione sopravvenga alla proposizione del ricorso, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Sono richiamate le Sezioni Unite n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale e Sezioni Unite n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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