Confisca per equivalente del gestore di fatto limitata al profitto concretamente conseguito (Cass. pen. n. 31903 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso esclusivamente per violazione di legge, senza che possa dedursi la manifesta illogicità della motivazione, denunciabile solo tramite il motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen.. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca per equivalente deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo effettivamente conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti; solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente è legittima la ripartizione in parti uguali. La quantificazione del profitto ascrivibile al gestore di fatto di una società non può essere esclusa dalla mancata percezione degli utili né parametrata alla consistenza della sua quota sociale.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di revoca, o in subordine di riduzione, del sequestro preventivo per equivalente disposto in relazione alla provvisoria imputazione di cui al capo F, concernente l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 25-undecies e 28 del d.lgs. n. 231/2001, riferito al reato di cui agli artt. 452-quaterdecies cod. pen. e 259 del d.lgs. n. 152/2006, contestato alla società Eco Management s.p.a. e al suo gestore di fatto. Il Tribunale del riesame, in parziale riforma, rideterminava l’importo da sequestrare in 44.362 euro, disponendo la restituzione della residua somma oggetto dell’originaria cautela reale. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il difetto di motivazione in ordine alla sua veste di gestore di fatto e alla quantificazione della quota di profitto a lui ascrivibile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato il costante principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, includendovi gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La manifesta illogicità, invece, non è deducibile in questa sede, potendo essere denunciata soltanto tramite lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen..
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto insussistente sia la violazione di legge sia l’apparenza di motivazione. I giudici del riesame avevano correttamente evidenziato che la mancata riscossione degli utili da parte del ricorrente era priva di rilievo, poiché il reato presupposto era stato commesso non nella veste di socio ma di gestore di fatto della società, essendo egli il “braccio destro” dell’amministratore di diritto. La quantificazione del profitto, pertanto, non poteva essere esclusa né parametrata alla consistenza della quota sociale.
La Corte ha condiviso l’applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 13783 del 2025 (ricorrente Massini), secondo cui in caso di concorso di persone nel reato la confisca deve essere limitata a quanto ciascun concorrente abbia effettivamente conseguito, con ripartizione in parti uguali solo in caso di mancata individuazione della singola quota di arricchimento. Coerentemente, il Tribunale aveva ridotto il sequestro dell’intero profitto di 88.724 euro alla metà, pari a 44.362 euro, non essendo possibile quantificare l’importo effettivamente percepito dal ricorrente.
Le censure difensive, riproponendo temi già trattati, si muovevano nell’orbita della manifesta illogicità della motivazione, profilo non deducibile nel giudizio di legittimità avverso le ordinanze in materia di sequestro. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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