Riesame ammissibile se l’istanza è ritrasmessa alla pec corretta entro il termine (Cass. pen. Sez. VI n. 41581 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame avverso un’ordinanza applicativa di misura cautelare è illegittima quando, a prescindere dalla correttezza del primo invio, la medesima istanza sia stata ritualmente e tempestivamente trasmessa al corretto indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario. In tale evenienza il giudice del riesame deve esaminare nel merito la richiesta e non può limitarsi a rilevare un profilo di inammissibilità già superato dalla seconda trasmissione. La regola processuale opera sul piano della validità del deposito telematico, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza e trasmissione degli atti per l’ulteriore corso.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di L’Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere. L’inammissibilità è stata motivata sul rilievo che l’istanza era stata trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello previsto dal provvedimento della DGSIA.
Con un unico motivo il ricorrente deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione. Sostiene che la richiesta era stata inviata dapprima a un indirizzo comunque riferibile all’ufficio giudiziario e, poi, dopo la comunicazione della Cancelleria, il giorno successivo, al corretto indirizzo, nel rispetto del termine di legge per la proposizione del riesame. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. Il percorso argomentativo muove da una precisazione di ordine metodologico: la correttezza o meno del primo invio è questione oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, ma essa non assume rilievo nel caso in esame. Il Collegio, quindi, non affronta quel profilo e concentra la decisione su un elemento diverso.
L’elemento decisivo, trascurato dal Tribunale, attiene alla trasmissione tempestiva della medesima istanza di riesame al corretto indirizzo p.e.c.. La Corte valorizza la sequenza procedimentale emergente dagli atti: al primo invio a un indirizzo dell’ufficio, seguito dalla comunicazione della Cancelleria sull’indirizzo da utilizzare, ha fatto seguito la nuova trasmissione al recapito indicato, effettuata nel termine di legge.
Da questa ricostruzione discende la conseguenza processuale. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito la richiesta di riesame e non limitarsi a vagliare un profilo di eventuale inammissibilità, che risulta completamente superato dalla seconda trasmissione. Il vizio di motivazione e la violazione di legge denunciati trovano dunque accoglimento, restando assorbita ogni ulteriore censura.
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale del riesame di L’Aquila, perché provveda alla valutazione di merito dell’istanza. La decisione resta così circoscritta al profilo del corretto deposito telematico, senza anticipare alcun giudizio sul contenuto della misura cautelare.
Nota della Redazione
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