Custodia cautelare in carcere: onere di motivare l’inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Cass. pen. n. 31935 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il giudice, nel valutare la persistenza delle esigenze cautelari in sede di revoca o sostituzione della misura, è tenuto a motivare specificamente sulla adeguatezza della misura applicata. In particolare, ove non ricorra una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a fronteggiare il periculum criminis, anche quando l’istanza difensiva è proposta in fase esecutiva. L’omessa o apparente motivazione su tale profilo determina l’annullamento dell’ordinanza, limitatamente alla scelta della misura, con rinvio al giudice competente.
Il Fatto
Un indagato era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di tentato omicidio in concorso, aggravato dalla minorata difesa della vittima, un minore. L’ordinanza genetica era stata confermata dal Tribunale del riesame, ma la Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento limitatamente alla scelta della misura, evidenziando la necessità di una valutazione più approfondita. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la successiva istanza di revoca o sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen., confermava il rigetto, ritenendo i nuovi elementi allegati dalla difesa inidonei a incidere sulle pregresse valutazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto congruamente motivata la decisione sulla persistenza delle esigenze cautelari, desunte dalla gravità del fatto e dalla propensione alla violenza dell’indagato. Ha escluso il carattere di novità dello scritto difensivo e l’influenza del miglioramento delle condizioni della vittima, nonché la capacità del provvedimento questorile di divieto di accesso ai locali di escludere il rischio di reiterazione.
Tuttavia, la Corte ha giudicato apparente la motivazione sul punto specifico dell’adeguatezza e proporzionalità della misura di massimo rigore. Il Tribunale, pur dando atto del precedente annullamento della scelta della misura, aveva risposto alla richiesta subordinata di applicazione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, con una mera e apodittica affermazione di inidoneità.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 20769 del 2016 e la riforma di cui alla legge n. 47/2015, la Corte ha ricordato che, fuori dalle ipotesi di presunzione assoluta, il giudice ha un rafforzato onere motivazionale. Tale onere implica la necessità di esplicitare le ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non sia idonea a tutelare le esigenze cautelari. L’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. testimonia l’intenzione del legislatore di considerare tale misura ugualmente idonea, restituendo centralità alla motivazione.
L’omessa valutazione di tale profilo, pur in presenza di un soggetto infraventunenne e incensurato, ha determinato l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente all’adeguatezza della misura, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Il ricorso è stato rigettato nel resto.
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