Ne bis in idem cautelare non deducibile nell’incidente cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 41580 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La questione della violazione del ne bis in idem è deducibile, dopo l’esercizio dell’azione penale, solo in funzione dell’emissione di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., ma non nell’incidente cautelare. In tale fase la competenza funzionale del giudice è circoscritta alla verifica della gravità indiziaria, nei limiti e per le finalità dell’art. 273 cod. proc. pen. L’ordinamento processuale non vieta l’emissione di più misure cautelari per il medesimo fatto, come conferma l’art. 297 cod. proc. pen., che ne consente l’applicazione anche se diversamente circostanziato o qualificato, prevedendo la retrodatazione dei termini di durata. La deduzione della medesimezza del fatto, finalizzata a dimostrare l’attenuazione delle esigenze cautelari, resta infondata quando il giudice del riesame ha valutato con motivazione adeguata gli elementi di novità prospettati.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per due reati fine, proponeva istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari. Il Tribunale di Lecce, in sede di appello cautelare, rigettava l’istanza. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del ne bis in idem cautelare e vizi della motivazione.
Il ricorrente sosteneva che, per i medesimi fatti, pendesse un procedimento dinanzi al Tribunale di Firenze, nel quale gli erano stati applicati prima gli arresti domiciliari e poi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e di avere rispettato la misura domiciliare dall’aprile al novembre 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i due motivi, tra loro connessi, dichiarandoli complessivamente infondati. Il primo passaggio riguarda la deducibilità dell’eccezione di ne bis in idem: essa è proponibile dopo l’esercizio dell’azione penale, ma solo in funzione dell’emissione di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ex art. 649 cod. proc. pen., non già nell’incidente cautelare. Qui la competenza del giudice resta circoscritta alla verifica della gravità indiziaria ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen.
Sul piano sistematico la Corte osserva che l’ordinamento non vieta l’emissione di più misure cautelari per lo stesso fatto. Lo dimostra l’art. 297 cod. proc. pen., che ammette l’applicazione di più misure per il medesimo fatto, anche diversamente circostanziato o qualificato, con la conseguente retrodatazione dei termini di durata dal giorno di esecuzione o notificazione della prima misura.
Il ricorrente, però, non invocava la retrodatazione, ma deduceva la medesimezza del fatto al solo fine di dimostrare l’attenuazione delle esigenze cautelari e la fondatezza dell’istanza di sostituzione. Anche sotto questo profilo la doglianza è infondata.
L’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, richiamata l’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha escluso profili di novità idonei a modificare il quadro cautelare: la diversità dei soggetti nel procedimento associativo rispetto a quello fiorentino; l’emissione di altra ordinanza custodiale del 7.1.2025 per reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990; il rinvenimento, in perquisizione, di denaro, sostanza stupefacente e strumenti di pesatura e confezionamento. Di fronte a tale apparato, sintomatico del pericolo di recidiva, il ricorrente si è limitato a insistere sulla medesimezza dei fatti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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