Bancarotta da operazioni dolose assorbita nella distrazione senza autonomo aggravamento del dissesto (Cass. pen. Sez. V n. 41633 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta impropria da operazioni dolose, il delitto di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, r.d. 267/1942 è assorbito nella bancarotta fraudolenta patrimoniale quando l’azione diretta a cagionare il fallimento sia la stessa già sussunta nello schema descrittivo dell’art. 216 r.d. 267/1942: è configurabile il solo concorso materiale ove, oltre alle condotte di cui all’art. 216, siano realizzati differenti ed autonomi atti, intrinsecamente pericolosi per l’andamento economico-finanziario della società, che abbiano determinato o aggravato il dissesto. La riqualificazione in appello del fatto da bancarotta fraudolenta distrattiva a bancarotta preferenziale non viola il principio di correlazione, costituendo l’atto dispositivo di questa fattispecie una species del più ampio genus delle sottrazioni patrimoniali. In tema di bancarotta documentale, il concorso dell’extraneus presuppone almeno la consapevolezza che altri pongano in essere il fatto materiale tipico.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa a definizione di giudizio abbreviato, ha confermato le condanne di due imputati e ha riqualificato il fatto contestato ad altri due — un amministratore di società e la sua assistente legale — da bancarotta fraudolenta distrattiva a bancarotta preferenziale, dichiarando il reato estinto per prescrizione. Le vicende fallimentari si inserivano in un più ampio sodalizio dedito alla commissione seriale di reati fallimentari.

Hanno proposto ricorso il Procuratore Generale, contestando la riqualificazione e la prescrizione, gli stessi imputati riqualificati e due ulteriori condannati.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Gli indici di assunta fraudolenza valorizzati — il contesto criminale, la crisi irreversibile dell’impresa, le cointeressenze tra cedente e cessionaria, l’assenza di afflusso di denaro — sono compatibili con la bancarotta preferenziale. L’effetto depauperativo evocato evapora quando è acclarato che l’operazione estingueva un debito reale di pari importo, sì che la società non subiva un depauperamento della consistenza patrimoniale. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 22474 del 2016 e afferma che la distrazione sussiste quando le risorse siano destinate a impieghi estranei all’attività, non al pagamento di un debito esistente.

Inammissibile, per carenza di interesse oltre che per manifesta infondatezza, il ricorso dei due imputati riqualificati. Richiamata la sentenza della Corte cost. n. 111/2022 e le Sezioni Unite n. 28954 del 2017, la Corte chiarisce che l’interesse a impugnare la declaratoria di estinzione presuppone che l’imputato deduca la volontà, sacrificata, di rinunciare alla prescrizione o l’evidenza di una causa di proscioglimento più favorevole. Nulla di ciò emerge dai ricorsi. Nel merito, i fatti oggettivi contestati sono rimasti invariati, salvo l’aggiunta di un dato favorevole promanante dalle stesse difese: non vi è immutazione del fatto, ma mera riqualificazione. Il pagamento mediante compensazione, che soddisfa un unico creditore non privilegiato, integra la violazione della par condicio creditorum.

Fondato è invece il ricorso di una condannata per bancarotta documentale. La motivazione d’appello, desumendo la consapevolezza dell’occultamento dalla sola conoscenza della distrazione, compie un salto logico: neppure risulta se l’imputata conoscesse il fatto materiale, né se la mancata tenuta della contabilità fosse antecedente o successiva alla distrazione. Non è pensabile che a ogni bancarotta distrattiva consegua automaticamente quella documentale. Fondato è anche il motivo sul rapporto di causalità delle operazioni dolose rispetto al dissesto: la sentenza non indica se e quale incremento del dissesto sia derivato dalle condotte ulteriori rispetto alla distrazione.

Analogo principio vale per l’altro condannato, la cui condanna per operazioni dolose è annullata con rinvio: la fattispecie dell’art. 223, comma secondo, n. 2, r.d. 267/1942 è assorbita in quella distrattiva ove non si rilevi un autonomo aggravamento del dissesto correlato alle condotte aggiuntive. Infondate restano le censure sulla distrazione e sul diniego della speciale tenuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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