Rescissione del giudicato inammissibile per motivi di merito solo dopo contraddittorio camerale (Cass. pen. Sez. IV n. 39395 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rescissione del giudicato disciplinata dall’art. 629-bis cod. proc. pen. deve essere esaminata dalla Corte di appello con le forme dell’art. 127 cod. proc. pen. La possibilità di dichiarare l’inammissibilità dell’atto introduttivo senza formalità di procedura, prevista dall’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., è limitata alle ipotesi in cui il giudice rilevi esclusivamente i vizi di presentazione indicati dall’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. Quando invece l’inammissibilità sia affermata all’esito di valutazioni di merito sulla richiesta, è necessario instaurare il contraddittorio camerale. La sua omissione determina una violazione del principio del contraddittorio, con nullità del procedimento e dell’ordinanza emessa de plano.
Il Fatto
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile, con ordinanza pronunciata senza formalità di procedura, la richiesta di rescissione del giudicato presentata dal condannato avverso la sentenza di secondo grado divenuta irrevocabile. Il ricorrente ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della celebrazione del giudizio di appello, della sentenza e dell’irrevocabilità della condanna solo in epoca recente, in occasione della notifica di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
Secondo la tesi difensiva, la mancata conoscenza sarebbe derivata dall’omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia e dall’errata dichiarazione di assenza nel secondo grado di giudizio, con conseguente applicabilità dell’istituto di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto la richiesta estranea al perimetro normativo dell’istituto, anche nel testo novellato dal d.lgs. n. 150/2022. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, nonché la violazione degli artt. 127 e 629-bis cod. proc. pen. per essere stata l’istanza decisa senza fissazione dell’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto, per priorità logica, il secondo motivo, che risulta fondato e assorbente. L’art. 629-bis cod. proc. pen. prevede che la Corte di appello investita della richiesta proceda con le forme dell’art. 127 cod. proc. pen. Anche tale modello processuale consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura, ma questa disposizione va coordinata con l’art. 629-bis, comma 2, che circoscrive le ipotesi di inammissibilità alle modalità di presentazione della richiesta e al rispetto del termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza della sentenza.
Nel caso esaminato, la Corte di appello non ha rilevato alcuno dei vizi di presentazione indicati dall’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., ma ha concluso per la manifesta infondatezza della richiesta. Da ciò deriva la violazione del principio del contraddittorio, con conseguente nullità del procedimento adottato e dell’ordinanza impugnata.
Il Collegio dà conto di un orientamento secondo cui il rinvio all’art. 127 cod. proc. pen. avrebbe carattere generale e consentirebbe alla Corte di appello di provvedere senza formalità di procedura su ogni causa di inammissibilità dell’atto introduttivo. Rileva tuttavia che anche tale indirizzo ritiene comunque necessaria l’instaurazione del contraddittorio camerale tutte le volte in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione, e proprio questo è quanto è avvenuto nel caso di specie.
La Corte di appello ha infatti fondato l’inammissibilità su una ricostruzione fattuale articolata: la presenza del condannato al giudizio di primo grado e la richiesta personale di giudizio abbreviato; la nomina del difensore di fiducia dopo la proposizione dell’appello da parte del difensore d’ufficio; il deposito dell’atto di nomina presso la cancelleria della Corte di appello; la revoca della misura cautelare e il successivo disinteresse per il procedimento; il deposito di conclusioni scritte da parte del difensore d’ufficio; la mancata attivazione del difensore di fiducia pur a conoscenza della pendenza del giudizio di secondo grado.
Tali valutazioni hanno ad oggetto il merito della richiesta di rescissione e non avrebbero potuto essere compiute senza la preventiva fissazione dell’udienza in camera di consiglio e l’instaurazione del contraddittorio tra le parti. Ne consegue la nullità del procedimento e del provvedimento emesso. L’ordinanza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello perché proceda all’esame dell’istanza nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.