Patteggiamento e rinuncia a eccezioni di nullità assoluta (Cass. pen. Sez. V n. 41635 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’applicazione concordata della pena ex art. 444 cod. proc. pen. comporta la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato. Ne deriva che la mancata assistenza del difensore di fiducia nominato al momento dell’arresto, sostituito da un difensore d’ufficio che abbia prestato il consenso al rito, non è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione, quando il consenso sia stato ritualmente espresso dalle parti in udienza.

Il Fatto

Con sentenza del 7 luglio 2025 il Tribunale di Brescia ha applicato all’imputato, su richiesta delle parti, la pena di un anno di reclusione ed euro 300,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. Il provvedimento ha definito un giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell’arresto, ritenendo la responsabilità per il reato di furto aggravato continuato e dichiarando non doversi procedere per il secondo addebito per difetto di querela.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del diritto alla difesa tecnica. Tratto in arresto il 5 luglio 2025, aveva nominato un difensore di fiducia; l’autorità procedente avrebbe esperito un solo tentativo di contatto telefonico e, non avendo ricevuto risposta, avrebbe nominato un difensore d’ufficio, che assistette l’imputato in udienza prestando consenso al patteggiamento. Secondo la difesa, l’omesso avviso al difensore di fiducia avrebbe integrato nullità assoluta.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Il principio posto a fondamento della decisione è che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato.

Il Collegio richiama sul punto Sez. 5 n. 2525 del 24.11.2016, Moretti, e, negli stessi termini, Sez. 4 n. 8531 del 17.02.2022 e Sez. 3 n. 34601 del 31.03.2021. La regola risulta ribadita, in casi pressoché identici, da Sez. 6 n. 6616 del 06.04.1999, nonché da Sez. 6 n. 1445 del 24.03.2000, Sez. 6 n. 32391 del 25.06.2003, Sez. 3 n. 39193 del 18.06.2014 e Sez. 4 n. 29239 del 23.05.2013.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata e il verbale di udienza danno atto che le parti — il Pubblico Ministero e l’imputato personalmente, assistito dal difensore d’ufficio presente — hanno ritualmente espresso il consenso richiesto dalla legge, senza sollevare alcuna eccezione in ordine al mancato reperimento del difensore di fiducia. Le censure sono state pertanto proposte per la prima volta in cassazione.

Quanto alla dedotta negazione di poteri sostanziali al difensore, la Corte rileva che essa non risulta affatto: dal verbale si desume, per contro, il consenso al patteggiamento espresso direttamente dall’imputato. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *