Riciclaggio e autoriciclaggio: competenza territoriale nel luogo del primo atto decettivo (Cass. pen. Sez. 2 n. 5929 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale per il delitto di autoriciclaggio, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, si determina nel luogo in cui si perfeziona il primo atto avente attitudine decettiva, ancorché costituente un mero segmento della condotta tipica. Nell’ipotesi di cessione di un credito di provenienza illecita, tale atto è individuato nella stipula del contratto di cessione che manifesti un contenuto decettivo capace di rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, non già nella successiva comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, che costituisce mera modalità esecutiva del negozio. Ne consegue che il giudice cautelare, investito di un’eccezione di incompetenza territoriale, non può limitarsi a richiamare il criterio del luogo di consumazione del reato più grave senza valutare la natura eventualmente “a consumazione prolungata” della fattispecie e l’efficacia verso i terzi della cessione ai sensi dell’art. 1264 cod. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto il profitto, fino a concorrenza di euro 952.500,00, nonché il sequestro per equivalente di beni e somme di denaro, per i reati di cui all’art. 316-ter cod. pen. (a seguito di riqualificazione dell’originario addebito di cui all’art. 640-bis cod. pen.), all’art. 10-quater d.lgs 74/2000 e all’art. 648-ter.1 cod. pen.
La vicenda traeva origine da condotte di creazione e utilizzazione di crediti fiscali per il c.d. “sismabonus acquisti”, con false attestazioni sulla demolizione di fabbricati e sulla realizzazione di nuovi immobili. Avverso l’ordinanza cautelare, il difensore proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, tra i motivi, l’incompetenza territoriale del Tribunale, per essere il reato di autoriciclaggio – ritenuto più grave – consumato in Roma, luogo di stipula dei contratti di cessione del credito, e non nel territorio sammaritano.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e di valenza assorbente il primo motivo di ricorso, concernente l’inosservanza delle norme sulla competenza territoriale. Il Tribunale cautelare aveva rigettato l’eccezione difensiva affermando che la consumazione del delitto di autoriciclaggio coincide con la comunicazione della cessione del credito, il cui inserimento telematico nel sistema dell’Agenzia delle Entrate sarebbe avvenuto in luogo ignoto.
La Suprema Corte ha invece evidenziato che, ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di riciclaggio, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, il reato si perfeziona nel luogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 10525 del 13/02/2025; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021). Ha inoltre richiamato il principio per cui la cessione del credito di derivazione illecita è decettiva quando manifesti un contenuto capace di rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, determinando l’immutazione del titolare/creditore.
La Corte ha quindi censurato l’ordinanza impugnata per non aver affrontato la questione se il contratto di cessione stipulato tra le parti fosse idoneo a manifestare un contenuto decettivo, né per aver spiegato come la comunicazione all’Agenzia delle Entrate si rapporti al negozio principale. Ha richiamato la disciplina civilistica di cui agli artt. 1260 e segg. cod. civ., e in particolare l’art. 1264 cod. civ., secondo cui la cessione ha effetto verso il debitore ceduto solo con l’accettazione o la notifica.
Il Tribunale avrebbe dovuto valutare, ha concluso la Corte, l’eventualità di una fattispecie a consumazione prolungata, dove il negozio stipulato dalle parti, già venuto ad esistenza e avente attitudine decettiva, spiega piena efficacia verso i terzi solo in esito alla notifica della cessione. Non avendo fatto corretta applicazione di tali principi, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio, restando assorbite le residue censure.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1260 c.c. – Cedibilità dei crediti
- Art. 1264 c.c. – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
- Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita