Parte civile ammessa, onere di impugnazione contestuale alla sentenza (Cass. pen. Sez. III n. 41678 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice ammette la costituzione di parte civile non è impugnabile in via autonoma, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio. L’imputato che non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, con la quale sia stata accertata la commissione del fatto e la sua attribuibilità, non può dolersi per la prima volta in cassazione dell’ammissione della parte civile, essendo decaduto dall’onere di impugnare l’ordinanza unitamente alla decisione. È manifestamente infondata la censura che assume l’inapplicabilità retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen., poiché la natura invalidativa e non abrogativa della sentenza costituzionale comporta che i rapporti processuali non esauriti con la formazione della cosa giudicata siano regolati ex tunc dalla norma risultante dall’intervento della Corte.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, provvedendo sull’impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato l’imputato al risarcimento generico del danno in relazione a un reato edilizio e alla rifusione delle spese, confermando nel resto la decisione di prime cure.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione delle norme sulla costituzione di parte civile — per difetto di interesse, di legittimazione e dei poteri rappresentativi dell’ente — e con un secondo motivo la violazione del principio di irretroattività e l’insussistenza di danni risarcibili.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. L’imputato non aveva impugnato la sentenza di primo grado, che pure aveva accertato la configurabilità del reato e la sua attribuibilità, con il conseguente proscioglimento per tenuità. L’ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile non è impugnabile autonomamente, ma solo insieme alla sentenza. Chi avrebbe voluto contestarla avrebbe dovuto quindi impugnare, a pena di decadenza, la decisione di primo grado insieme all’ordinanza.
La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, dalle Sezioni Unite n. 12 del 1999 alle successive pronunce di legittimità, che confermano l’onere di impugnazione congiunta.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte osserva, in via assorbente, che la disposizione dichiarata illegittima dall’art. 173 della sentenza n. 173 del 2022 della Corte costituzionale è di natura processuale, con la conseguenza che non trova applicazione l’art. 25, comma 2, Cost., impropriamente invocato dal ricorrente. La dichiarazione di illegittimità costituzionale produce l’inapplicabilità della norma, ai sensi dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come regola diretta o concorrente di giudizio. Poiché la sentenza costituzionale ha natura invalidativa e non abrogativa, i rapporti processuali non esauriti con il giudicato — come quello in esame — sono ex tunc sottratti alla disciplina della norma invalidata e regolati da quella risultante dall’intervento epurativo.
Quanto alla mancata prova dei danni, la Corte ribadisce che per la condanna generica al risarcimento non occorre la prova della concreta esistenza del pregiudizio: è sufficiente l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto e di un nesso causale desumibile anche in via presuntiva. Le condotte di riporto e livellamento dei terreni sono astrattamente idonee a produrre un danno risarcibile per la modificazione dello stato dei luoghi, da accertare nel giudizio di liquidazione.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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