Trasporto rifiuti non pericolosi: confisca obbligatoria e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. III n. 41671 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca dell’autocarro utilizzato per il trasporto di rifiuti non pericolosi è obbligatoria ai sensi dell’art. 259 d.lgs. n. 152/2006 e non richiede che il giudice ne indichi espressamente la norma nel provvedimento, né può essere esclusa dalla successiva iscrizione del titolare all’albo dei gestori ambientali. L’interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è concreto e deve persistere sino alla decisione: è pertanto inammissibile il ricorso che invochi l’applicazione di una sanzione più severa di quella irrogata. Il giudice che accerta il reato deve motivare sulle forme di estrinsecazione della condotta onde valutare la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., con conseguente annullamento con rinvio della sentenza che abbia omesso ogni valutazione sul punto.
Il Fatto
Il Tribunale, in composizione monocratica, aveva condannato l’imputato alla pena di euro duemila di ammenda, oltre spese processuali, per i reati di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 483 cod. pen. in relazione agli artt. 193 e 258, comma 4, del medesimo decreto. La vicenda riguardava il trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione e di formulario di identificazione.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’errata qualificazione della fattispecie e l’illegittima applicazione della confisca; la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la contraddittorietà e illogicità della motivazione, anche in ordine alla continuazione e alla confisca. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa generale dell’interesse ad impugnare, condizione di ammissibilità di ogni gravame. Richiamando la nozione utilitaristica elaborata dalle Sezioni Unite, i giudici di legittimità ribadiscono che la facoltà di impugnare non è assoluta: essa presuppone che il provvedimento produca una lesione della sfera giuridica dell’impugnante e che la sua eliminazione o riforma consenta un risultato vantaggioso. Non è ammessa l’impugnazione diretta alla sola esattezza teorica della decisione.
Su questa base il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 prevede una sanzione più severa rispetto alla lett. a), sicché l’imputato non ha alcun interesse alla riforma: la motivazione accerta il trasporto di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione e il giudice ha correttamente applicato la sanzione della fattispecie meno grave.
La confisca dell’autocarro è ritenuta legittimamente disposta. Si tratta di confisca obbligatoria ex art. 259 d.lgs. n. 152/2006, che nemmeno la successiva iscrizione del titolare all’albo dei gestori ambientali varrebbe a escludere. Irrilevante è la mancata citazione della norma di riferimento nel provvedimento che la dispone.
Quanto al secondo capo, la Corte rileva d’ufficio che il fatto non è previsto dalla legge come reato: l’art. 258, comma 4, prima parte, d.lgs. n. 152/2006 sanziona solo in via amministrativa il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario, riservando la pena dell’art. 483 cod. pen. ai soli rifiuti pericolosi. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio sul capo 2), con eliminazione dell’aumento di pena di duecento euro e rideterminazione della pena in milleottocento euro.
Il terzo motivo è giudicato manifestamente infondato: la motivazione del giudice di merito è logica e coerente, avendo chiarito che la licenza amministrativa esibita era stata rilasciata il 6 giugno 2013 e mai rinnovata nel quinquennio previsto dall’art. 216, comma 5, d.lgs. n. 152/2006. È invece fondato il secondo motivo: il giudice ha omesso ogni motivazione sulla particolare tenuità del fatto, nonostante la richiesta formulata dalla difesa in sede di conclusioni. Richiamando le Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, la Corte afferma che la valutazione di tenuità richiede un giudizio complesso e congiunto su modalità della condotta, colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame.
Nota della Redazione
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