Affidamento in prova: gravità del reato e precedenti non sono ostativi (Cass. pen. Sez. I n. 41716 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico sulla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, non possono da soli assumere rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza. Né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che tale processo critico sia stato almeno avviato. Il giudice di sorveglianza deve valutare complessivamente gli esiti della relazione dei servizi sociali, la condotta successiva al reato, l’attuale contesto di vita e le prospettive lavorative, confrontandoli con gli elementi valorizzati ai fini del diniego.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva concesso al condannato, sottoposto agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., la misura della detenzione domiciliare, rigettando la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. La pena in espiazione era di tre anni e mesi sei di reclusione, irrogata per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio.
Il giudice di sorveglianza aveva reputato il condannato non meritevole della misura più ampia per la gravità dei fatti, per i precedenti specifici e per l’assenza di un valido contesto lavorativo, stante l’irregolarità fiscale e societaria delle imprese indicate. Il difensore ha proposto ricorso per violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, deducendo la mancata considerazione della condotta irreprensibile, della relazione dell’U.E.P.E. e di una ulteriore opportunità lavorativa presso un’impresa estranea alle segnalate irregolarità.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ribadisce un principio consolidato in materia di misure alternative. Ai fini del giudizio prognostico sull’esito dell’affidamento, la gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non possono, da soli, assumere rilievo decisivo in senso ostativo.
La Corte richiama Sez. I n. 43863 del 23.10.2024, che ha chiarito come il giudice debba valutare i precedenti, le informazioni degli organi di polizia e dei servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento familiare, la condotta di vita attuale e l’eventuale buona prospettiva risocializzante. Conformi Sez. I n. 1410 del 30.10.2019 e Sez. I n. 773 del 03.12.2013.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata si era discostata da tali indicazioni, ancorando il rigetto alla gravità dei reati e ai risalenti precedenti specifici, senza confrontarsi con gli esiti della relazione socio-familiare dell’U.E.P.E., con il contegno tenuto dopo il reato e in costanza del trattamento cautelare, né con l’ulteriore opportunità lavorativa prospettata presso un’impresa estranea alle irregolarità segnalate.
Su tali aspetti il Tribunale non aveva appuntato la propria attenzione. La motivazione avrebbe invece dovuto affrontarli e porli a raffronto con gli elementi valorizzati per negare la misura. Ne consegue l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo esame.
Nota della Redazione
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