Liberazione anticipata per lavori di pubblica utilità: competente il magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 30825 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. L’istituto è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, alla luce del combinato disposto degli artt. 57 e 76 legge n. 689/1981, dell’art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. e dell’art. 54 Ord. pen. La competenza si radica in capo al magistrato di sorveglianza in forza dell’art. 69-bis, comma 4, Ord. pen., unica norma che regola l’istituto sotto il profilo procedurale e alla quale va riconosciuta portata generale. Tale attribuzione risponde al principio del giudice naturale di cui all’art. 25, comma 1, Cost. e non contrasta con l’art. 27, terzo comma, Cost.

Il Fatto

Un condannato, ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità disposta dal giudice di merito ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., presentava istanza di liberazione anticipata per il periodo in cui aveva svolto tale attività. Il Magistrato di sorveglianza, adito, declinava la propria competenza in favore del G.i.p. del Tribunale, quale giudice dell’esecuzione della pena sostitutiva. Il G.i.p., a sua volta, sollevava conflitto negativo di competenza, richiamando le pronunce di legittimità sul punto.

La questione approdava così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a stabilire quale giudice sia competente a decidere sulla concedibilità del beneficio nel caso di espiazione della pena nelle forme sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Corte risolve il conflitto affermando la competenza del Magistrato di sorveglianza e ribadisce l’indirizzo consolidato secondo cui, in materia di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata con decisione rientrante nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza, come statuito da Sez. I n. 10302 del 10/01/2025 e da successive pronunce conformi.

Il percorso argomentativo muove dal dato testuale. L’istituto della liberazione anticipata è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 legge n. 689/1981, dell’art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. e dell’art. 54 Ord. pen. Quanto al giudice competente, l’art. 69-bis Ord. pen., come sostituito dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è l’unica norma che disciplina l’istituto sul piano procedurale e va interpretata in senso generale.

Ne deriva l’applicazione dell’art. 69-bis, comma 4, Ord. pen., secondo cui il provvedimento che concede o nega il beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza. La Corte sottolinea la volontà del legislatore di attribuire a tale giudice una competenza funzionale in tutti i casi di applicazione dell’istituto, concentrandola in capo al giudice che svolge abitualmente tale funzione. Il richiamo contenuto in Sez. I n. 10302/2025, secondo cui esigenze sistematiche avrebbero consigliato la concentrazione della competenza in capo al giudice che ha disposto la misura, non può giustificare una disapplicazione della legge o un’interpretazione in contrasto con il suo testo.

Le obiezioni del Magistrato di sorveglianza non sono fondate. Non sussiste incompatibilità tra l’art. 76 legge n. 689/1981 e l’art. 69-bis Ord. pen., perché la riserva di compatibilità della prima norma si riferisce alle norme dell’ordinamento penitenziario specificamente richiamate. La Corte esclude altresì che l’attribuzione di competenza produca incompatibilità sistematiche: la liberazione anticipata è una vicenda eccezionale, rispondente a criteri soggettivi e temporali autonomi rispetto all’esecuzione, e l’ordinamento individua nel magistrato di sorveglianza il giudice naturale di tale istituto, in coerenza con l’art. 25, comma 1, Cost.

Quanto agli strumenti conoscitivi, il magistrato di sorveglianza intrattiene una continua interlocuzione con l’UEPE e con le forze dell’ordine e può svolgere anche d’ufficio ogni opportuna attività istruttoria, senza che la mancata disponibilità dell’intero fascicolo sulla sanzione sostitutiva limiti le sue possibilità di indagine. La Corte richiama infine la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2026, che ha qualificato come diritto vivente l’attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza funzionale in ordine alla concessione della liberazione anticipata, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa di frazionare le competenze tra giudice dell’esecuzione e magistrato di sorveglianza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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