Cumulo di misure cautelari ammesso con l’ordinanza genetica (Cass. pen. Sez. V n. 41746 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 47 del 2015, consente l’applicazione congiunta delle misure cautelari personali non più soltanto nei casi previsti dagli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1-bis, cod. proc. pen., ma anche con l’ordinanza genetica. Il cumulo non è più rimedio a vicende delle misure già applicate, ma strumento per soddisfare fin dall’inizio le esigenze cautelari con il minor sacrificio possibile della libertà personale. L’applicazione congiunta è giustificata quando eviti l’imposizione di una misura più afflittiva. Non sussiste alcun limite logico alla compatibilità delle prescrizioni connesse, né contrasto tra il divieto di dimora nel Comune di residenza della persona offesa e il divieto di avvicinamento alla stessa.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato all’indagato, per il reato di atti persecutori commesso in danno della persona offesa, le misure del divieto di dimora nel Comune di Catania e del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da essa frequentati, con le ulteriori prescrizioni di non comunicare con la persona offesa e di non allontanarsi dall’abitazione nelle ore comprese tra le 15.30 e le 3,00. Il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento dell’istanza, ha annullato l’ordinanza limitatamente al divieto di allontanamento dall’abitazione, confermandola nel resto.

Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 274, 275, 282-ter, 282-quater e 283 cod. proc. pen. La questione centrale riguarda la legittimità del cumulo di misure cautelari disposto già con l’ordinanza applicativa.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rigetta il ricorso. I giudici di merito hanno effettuato autonome valutazioni sulle esigenze cautelari, come dimostra il fatto che il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato il divieto di dimora e il divieto di avvicinamento in difformità rispetto alla richiesta di misura custodiale avanzata dal pubblico ministero, e che il Tribunale ha annullato l’ordinanza genetica solo in parte.

Il Tribunale ha ritenuto l’applicazione cumulativa delle restanti misure necessaria per la gravità dei fatti e per la personalità dell’indagato, che aveva perseverato nell’aggressione anche in presenza della polizia giudiziaria. Nei suoi confronti erano già stati emessi l’ammonimento del questore e un’altra misura cautelare per atti persecutori e lesioni personali in danno di altre persone, ed egli si era reso irreperibile al domicilio dichiarato. Le valutazioni sono state espresse in termini di concretezza e attualità.

Quanto alla dedotta illogicità del cumulo tra il divieto di dimora nel Comune di Catania, dove risiede la persona offesa, e il divieto di avvicinamento alla stessa, la Corte rileva che il giudice della cautela ha inteso evitare l’avvicinamento dell’indagato alla vittima quando questa si rechi fuori dal territorio comunale, senza incorrere in alcun vizio logico.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. In passato la giurisprudenza riteneva che l’applicazione cumulativa di misure cautelari personali potesse essere disposta, anche quando astrattamente possibile, solo nei casi espressamente previsti dagli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sezioni Unite n. 29907 del 2006). La legge n. 47 del 2015 ha riformulato l’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., prevedendo che la misura custodiale possa essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Il cumulo è così ammesso anche con l’ordinanza genetica, e non più solo per rimediare a vicende delle misure già applicate, arricchendo gli strumenti del giudice della cautela per soddisfare le esigenze con il minor sacrificio della libertà personale (Sez. V n. 12503 del 2020).

Nel caso concreto, a fronte della richiesta di misura custodiale, il Giudice per le indagini preliminari ha coerentemente ritenuto di poter soddisfare le esigenze con l’applicazione congiunta del divieto di dimora e del divieto di avvicinamento, che nel complesso determinano un minor sacrificio della libertà personale. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *