Permesso premio e delitti ostativi: rileva l’assenza di collaborazione (Cass. pen. Sez. I n. 1943 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permessi premio, l’art. 30-ter Ord. pen. richiede, per i condannati per delitti ostativi, la sussistenza di condotte di collaborazione con la giustizia rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen. Il venir meno di una presunzione assoluta di pericolosità, per effetto della Corte cost. n. 253 del 2019 e del d.l. n. 162 del 2022, non esonera la magistratura di sorveglianza da una valutazione individualizzata e concreta, né trasforma i progressi trattamentali in titolo autonomo di concessione. Se permangono collegamenti personali e familiari con la consorteria mafiosa di origine, il beneficio è legittimamente negato.

Il Fatto

La magistratura di sorveglianza aveva respinto l’istanza di permesso premio presentata, ai sensi dell’art. 30-ter Ord. pen., da un detenuto in espiazione di pena per delitti ostativi. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo, rilevando l’assenza di condotte di collaborazione con la giustizia e la persistenza di collegamenti con la consorteria mafiosa di provenienza.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 3, 27 e 177 Cost., per non avere il Tribunale valorizzato il percorso rieducativo intrapreso, l’interruzione risalente dei collegamenti con l’ambiente criminale di origine e la cessazione, dal 2013, del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla Corte cost. n. 253 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione assoluta di pericolosità dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. Il permesso premio, per le pene medio-lunghe, costituisce istituto del programma di trattamento e svolge una funzione pedagogico-propulsiva, consentendo al condannato di acquisire i primi spazi di libertà a fini rieducativi.

Da tale premessa non deriva però un automatismo favorevole. La Corte richiama il criterio costituzionalmente vincolante della valutazione individualizzata, che impone un esame caso per caso e risulta tanto più importante quanto più la presunzione di pericolosità sia legata al titolo del reato. È irragionevole il regime presuntivo che presupponga l’immutabilità della personalità del condannato e del contesto esterno di riferimento.

Su queste basi si innesta il d.l. n. 162 del 2022, richiamato come riferimento normativo per valutare le condizioni di applicabilità del beneficio penitenziario. Il Tribunale di sorveglianza si è conformato a tale assetto, svolgendo una verifica approfondita degli elementi concreti e specifici acquisiti nei confronti del detenuto.

Il giudizio di congruità della motivazione poggia sui pareri della Direzione Distrettuale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia, che hanno documentato la persistente operatività del gruppo criminale e i rapporti consolidati del condannato con il suo vertice storico. Sono richiamati i collegamenti personali e familiari, ritenuti espressivi della permanenza di un legame con l’ambiente mafioso aretuseo.

In questa prospettiva i progressi trattamentali segnalati nel ricorso — attività culturali, teatrali e progettuali svolte in carcere — non sono sufficienti a far discendere esiti favorevoli, restando persistenti e non definitivamente interrotti i rapporti con gli esponenti di vertice della consorteria. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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