Presunzione relativa di esigenze cautelari e tempo trascorso dai fatti (Cass. pen. Sez. VI n. 37366 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, anche per i reati per i quali l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, deve essere espressamente considerato dal giudice. Esso può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce la medesima disposizione, alla luce della legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione. Il giudice non può limitarsi al titolo di reato, ma deve dare contenuto effettivo alla presunzione attraverso argomenti logico-fattuali concreti, valutando la concretezza e attualità del rischio.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata nei confronti di un indagato gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale ordinanza la difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’assenza di motivazione sui temi prospettati in riesame con riguardo alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

Il ricorrente valorizzava il tempo trascorso dai fatti, il periodo di carcerazione patito e il percorso di risocializzazione intrapreso, contestando altresì la tenuta della valutazione resa in ordine al pericolo di fuga, apprezzato senza considerare la risalenza degli elementi fattuali posti a sostegno dell’esigenza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che per i delitti in materia di stupefacenti prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari. Tale presunzione non esonera il giudice dalla valutazione concreta, ma impone anzi un apprezzamento tanto più rigoroso quanto più il dato temporale si allontana dai fatti.

La Corte afferma che il tempo trascorso dai fatti deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce della legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione. Un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari” richiamati dalla stessa disposizione.

Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale non si è fermato alla presunzione di legge. Ha individuato con puntualità argomenti logico-fattuali destinati a dare contenuto effettivo alla presunzione, facendo buon governo delle indicate direttive di principio. Il dato temporale è stato valutato, ma ritenuto recessivo rispetto alla consolidata personalità criminale del ricorrente, valorizzata attraverso il disvalore dei fatti contestati e il ruolo di vertice nel sodalizio associativo.

La Corte sottolinea altresì il rilievo della vicenda relativa alla consegna di un’arma con matricola abrasa, letta anche in funzione del progettato attentato omicidiario, nonché l’indifferenza dell’attività lavorativa in corso, già in passato non idonea a elidere le coeve iniziative criminali. L’argomentare del Tribunale risulta immune da vizi di puntualità e linearità logica.

Quanto al pericolo di fuga, il ricorso è giudicato del tutto generico e aspecifico, per difetto di un confronto critico effettivo con le considerazioni del provvedimento impugnato. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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