Esigenze cautelari e tempo silente nel narcotraffico associativo (Cass. pen. Sez. III n. 41760 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la prognosi di pericolosità non si esaurisce nell’accertamento della perdurante operatività del sodalizio né nella data ultima dei reati-fine. Essa ha a oggetto anche la possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali, e postula una valutazione complessiva in cui il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti. Erra, pertanto, il Tribunale del riesame che escluda l’attualità delle esigenze cautelari per il solo decorso del tempo, omettendo di confrontarsi con il contesto associativo e con la caratura criminale dell’indagato.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato, gravemente indiziato di essere capo, promotore e organizzatore di un’associazione finalizzata al narcotraffico, nonché autore di numerose violazioni in materia di stupefacenti. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 6 giugno 2025, aveva annullato la misura.
Il riesame, pur confermando il gravissimo quadro indiziario e la sussistenza delle esigenze cautelari, ne aveva escluso l’attualità per il decorso del cosiddetto tempo silente, valorizzando l’assenza di precedenti penali e l’insussistenza di un pericolo di inquinamento probatorio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il Tribunale del riesame aveva correttamente richiamato la distinzione tra le associazioni dedite al narcotraffico, per le quali il pubblico ministero deve dimostrare la perdurante operatività, e le associazioni di tipo mafioso, strutturalmente stabili, per le quali spetta all’affiliato provare lo scioglimento o il recesso.
Il riesame aveva poi osservato che i reati risalivano al 2021 e che non emergevano elementi concretamente idonei a fondare l’attualità delle esigenze cautelari, indicando l’indagato come incensurato. Su questo punto la Corte ha rilevato l’errore: l’indagato risulta al contrario pluripregiudicato dal 1974 ed è stato condannato per la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso fino al 1999.
Il Tribunale ha inoltre omesso di valutare il contesto associativo. L’associazione acquistava lo stupefacente anche fuori regione per commerciarlo in rilevanti quantità, e gli indagati vivevano dei proventi dell’attività illecita, dimostrando una notevole caratura criminale, tanto da riorganizzarsi dopo sequestri e arresti.
La Corte ha ribadito il principio già espresso da Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01: la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma riguarda anche la possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo inserimento nei circuiti criminali. Il tempo trascorso è, dunque, solo uno degli elementi di una valutazione complessiva. Il riesame, trascurando il compendio indiziario e non confrontandosi con l’ordinanza del G.i.p., non ha offerto una lettura più persuasiva degli elementi disponibili. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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